La definizione agevolata estingue il giudizio solo per i soggetti che vi hanno aderito; il chiamato all’eredità che agisce in giudizio è erede per accettazione tacita (Cass. civ. Sez. 5 n. 6866 del 22.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022, determina l’estinzione del giudizio solo con riferimento alla posizione del contribuente che vi ha aderito, versando la prima rata, e non si estende ai soggetti che non ne hanno beneficiato. Il chiamato all’eredità che esperisce personalmente azioni giudiziarie relative a rapporti del de cuius compie un atto di accettazione tacita dell’eredità, ai sensi dell’art. 476 c.c., con conseguente legittimazione processuale. L’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 è consentito anche in presenza di contabilità formalmente regolare, ove emergano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti di incompletezza o inattendibilità, gravando sul contribuente l’onere della prova contraria.

Il Fatto

Ad una società in accomandita semplice e ai suoi soci erano notificati avvisi di accertamento per l’anno 2005, fondati su una ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi basata sul consumo di tovaglioli nell’attività di ristorazione. Dopo la cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado e la declaratoria di inammissibilità della revocazione, la CTR della Campania rigettava il ricorso dei contribuenti.

Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione l’ex socio accomandatario, quale titolare dell’impresa individuale succeduta alla società, e il chiamato all’eredità dell’altro ex socio, deducendo la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, il vizio di motivazione e l’illegittimità dell’accertamento induttivo. Nelle more, il difensore depositava le domande di definizione agevolata per la società e per uno dei soci.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente la legittimazione processuale dei ricorrenti. Quanto all’impresa individuale succeduta alla società di persone estinta per il venir meno della pluralità dei soci, non si determina una modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo alla società, la cui titolarità si concentra nell’unico socio superstite. Quanto al chiamato all’eredità, l’esperimento di azioni giudiziarie integra un’attività incompatibile con la volontà di rinunciare, configurando un’accettazione tacita dell’eredità (richiamate Cass. 10060/2018 e Cass. 16002/2008).

In relazione alla posizione dei soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, legge n. 197/2022, non risultando comunicato il diniego di definizione. Una declaratoria di cessazione della materia del contendere presupporrebbe, invece, la prova dell’integrale pagamento delle rate.

Nel merito, il primo motivo è infondato: la garanzia del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 decorre da tutte le tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, ivi inclusi gli accessi “istantanei” volti alla sola acquisizione documentale, ma non opera per gli accertamenti “a tavolino”. Il ricorrente non ha specificato che tra il verbale di accesso e l’avviso non fosse decorso il termine di sessanta giorni né di aver presentato osservazioni; per i tributi armonizzati, inoltre, nulla ha dedotto in ordine alla prova di resistenza.

Il terzo motivo è infondato: la ricostruzione dei ricavi sulla base del consumo unitario di tovaglioli costituisce un dato obiettivo idoneo a fondare una presunzione grave, precisa e concordante, essendo il controllo di legittimità circoscritto al corretto metodo di valutazione degli indizi, non alla mera diversa inferenza probabilistica (richiamate Cass., Sez. U., 1758/2018). Il quarto motivo è inammissibile, vertendo su mere argomentazioni difensive, non su un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Il ricorso è rigettato per il chiamato all’eredità, il quale non risponde per le sanzioni tributarie per il principio di intrasmissibilità agli eredi di cui all’art. 8 d.lgs. n. 472/1997, con condanna alle spese e al versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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