Scorrimento di graduatorie interne precluso dalla riforma Brunetta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9240 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Con il sopravvenire della disciplina di cui al d.lgs. n. 150 del 2009, lo scorrimento di graduatorie provenienti da procedure selettive riservate esclusivamente al personale interno è divenuto contra legem. L’amministrazione che si astenga dal darvi corso non viola alcun obbligo giuridico, né può essere censurata per il mancato utilizzo di quelle graduatorie. Un eventuale precedente comportamento non conforme alla legge non fonda alcun diritto alla sua reiterazione in favore di altri. Le norme che prorogano la durata delle graduatorie non si pongono in contrasto con il divieto di selezioni riservate agli interni, poiché riguardano concorsi pubblici e vanno lette in senso coerente con la normativa sopravvenuta.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti interni di un ente locale, avevano chiesto lo scorrimento di preesistenti graduatorie formate mediante procedure selettive riservate ai soli interni, ai fini della copertura di posti vacanti in posizioni superiori. L’amministrazione non aveva dato corso a quella utilizzazione. Le domande degli interessati venivano respinte nei gradi di merito e la vicenda approdava così dinanzi alla Corte di cassazione.
I ricorrenti censuravano la decisione d’appello sostenendo che l’ente avesse illegittimamente omesso di attingere alle graduatorie, anche in ragione di una propria precedente delibera e dell’utilizzo storicamente avvenuto in loro favore.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che, prima della riforma del pubblico impiego, esisteva effettivamente un obbligo per le amministrazioni, enti locali compresi, di impostare le procedure di progressione verticale prevedendo una quota di riserva idonea a garantire un adeguato accesso dall’esterno, in forza dell’art. 36 d.lgs. n. 29/1993, novellato dal d.lgs. n. 89/1998 ed esteso agli enti locali dall’art. 88 d.lgs. n. 267/2000. Tuttavia, proprio la sussistenza di quella riserva esclude che le graduatorie potessero dirsi formate mediante selezioni chiuse ai soli interni.
Il passaggio decisivo è però un altro. Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, l’utilizzazione a fini di scorrimento di graduatorie provenienti da procedure selettive riservate solo agli interni deve considerarsi contra legem. Da ciò deriva che l’amministrazione, astenendosi dallo scorrimento, ha tenuto un comportamento doveroso e non censurabile.
Non muta il quadro la delibera del 2009 richiamata dai ricorrenti. Quell’atto, per come riportato nel ricorso, faceva riferimento a graduatorie concorsuali capaci di garantire un adeguato accesso dall’esterno, con possibilità di attribuire posti riservati al personale interno. Nel caso concreto, invece, viene in rilievo una selezione riservata solo agli interni, sicché quegli estremi non risultano integrati. In ogni caso, una delibera che consentisse gli scorrimenti sarebbe destinata a cedere di fronte alla normativa sopravvenuta contraria. La Corte osserva inoltre che la violazione di una delibera non integra di per sé una violazione di legge, e che i ricorrenti introducono sul punto un elemento di fatto non valutato dalla Corte di merito.
Quanto all’utilizzo della graduatoria verificatosi nel 2011 o 2012, la Corte è netta: un comportamento ipoteticamente non conforme alla legge della pubblica amministrazione non giustifica la pretesa di altri alla reiterazione della medesima condotta illegittima.
Infine, sulla durata triennale delle graduatorie ex art. 35, comma 7-ter, d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dalla legge n. 244 del 2007, e sulle successive proroghe, il Collegio rileva che quelle disposizioni riguardano concorsi pubblici e non selezioni riservate agli interni. Esse vanno collocate in un rapporto di coerenza, e non di contraddizione, con il divieto sopravvenuto: le proroghe di efficacia non potevano operare rispetto a graduatorie precluse dalla legge. Il ricorso è pertanto integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di cassazione e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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