Deposito della sentenza impugnata incompleta e improcedibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15048 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della sentenza impugnata in forma incompleta, tale da non consentire la conoscenza della motivazione posta a base della decisione, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. La sanzione processuale opera anche quando l’incompletezza non riguardi una sola parte dell’atto, ma investa tutte le pagine del provvedimento, non essendo il giudice di legittimità posto in grado di dedurre con certezza l’oggetto della controversia e le ragioni della pronuncia. La regola vale a prescindere dalla circostanza che la sentenza non sia stata notificata e rechi attestazione di conformità.

Il Fatto

Il lavoratore impugna il licenziamento intimatogli da una società all’esito di un procedimento disciplinare, fondato su assenze ingiustificate dal lavoro. Il Tribunale di Roma rigetta il ricorso; la Corte d’appello di Roma conferma la decisione di primo grado.

Avverso la pronuncia di secondo grado il lavoratore propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La società resiste con controricorso. Le parti depositano memorie illustrative.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso improcedibile per violazione dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., senza procedere all’illustrazione dei motivi. Il giudice di legittimità ricorda di aver già affermato, e più volte ribadito anche nel suo massimo consesso, che il deposito della sentenza impugnata in forma incompleta, tale da non consentire la conoscenza della motivazione posta a base della decisione, produce l’improcedibilità del ricorso. A sostegno richiama Cass. n. 6749 del 2001, Sezioni Unite n. 14110 del 2006, Cass. n. 1240 del 2007, Cass. n. 1012 del 2015 e Cass. n. 25407 del 2016.

Nel caso esaminato, il ricorrente ha depositato unitamente al ricorso un file denominato “sentenza con attestazione di conformità”, in realtà costituito solo dalla prima pagina della sentenza impugnata. Quel foglio contiene unicamente l’intestazione e l’attestazione di conformità, dalla quale risulta che la sentenza pubblicata dalla Corte d’appello, non notificata, sarebbe composta da 11 pagine.

La Corte sottolinea la natura dell’omissione: l’incompletezza non riguarda solo una parte dell’atto, circostanza che avrebbe forse potuto consentirne la lettura e l’intellegibilità almeno parziale, ma investe tutte le pagine. Il collegio non è quindi posto in grado di dedurre con certezza l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronuncia impugnata.

Il ricorso è dichiarato improcedibile e il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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