Motivazione apparente denunciabile solo se intacca il minimo costituzionale (Cass. civ. Sez. V n. 9231 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, l’assenza della motivazione, la sua mera apparenza e la sua intrinseca illogicità integrano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e vanno denunciate come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che attinge l’esistenza stessa della motivazione, desumibile dal testo della sentenza a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. La censura che si limiti a contestare la insufficienza dell’apparato argomentativo è inammissibile.

Il Fatto

La società contribuente impugna l’avviso di recupero con cui l’Amministrazione finanziaria contesta indebite compensazioni di un credito di imposta per l’anno 2018. Il giudice di primo grado rigetta il ricorso e la Commissione tributaria regionale conferma la decisione, respingendo l’appello della società.

La contribuente ricorre in cassazione con unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per motivazione illogica, in asserita violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132, n. 4, cod. proc. civ. L’Amministrazione resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo è dichiarato inammissibile. La Corte ricostruisce i confini del sindacato di legittimità sulla motivazione, muovendo dalla distinzione tra vizi che attingono il nucleo fondamentale della decisione e doglianze che investono il mero difetto di sufficienza dell’argomentazione.

Il riferimento è alle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. La riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. va letta come riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione. L’anomalia censurabile si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e incomprensibile. Resta esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Ne deriva l’inammissibilità delle censure incentrate sulla pretesa inadeguatezza dell’apparato argomentativo.

Nel caso concreto nessuna di tali fattispecie ricorre. La Corte rileva che dalla lettura della sentenza impugnata emerge con chiarezza ed esaustività l’iter logico seguito dal giudice di merito, che ha ricostruito i fatti di causa e ha individuato il presupposto dell’atto di recupero nell’insussistenza del credito compensabile, per difetto dei requisiti formali e sostanziali, e non già nella mancata documentazione della causale della compensazione previdenziale.

Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte richiama il proprio costante insegnamento: la censura non può fondarsi su un’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo sull’allegazione che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, ovvero abbia disatteso prove legali o recepito senza apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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