Effetti della cessione del credito notificata o accettata: inopponibilità al cessionario delle compensazioni successive (Cass. civ. Sez. Lav n. 19033 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione o l’accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto, ai sensi dell’art. 1264, primo comma, cod. civ., rende inopponibili al cessionario le successive compensazioni effettuate dal cedente mediante modello F24, nonché i rimborsi o le operazioni contabili interne successivamente compiuti dal debitore in favore del cedente. Il debitore ceduto, a fronte di una cessione efficace, non può neutralizzarne gli effetti invocando operazioni compiute in favore del cedente. La natura consensuale del contratto di cessione comporta il trasferimento del credito per effetto dell’accordo, mentre l’efficacia verso il debitore e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione conseguono alla notificazione o all’accettazione della cessione.
Il Fatto
La controversia trae origine da un verbale di accertamento notificato dall’INPS al titolare di una ditta individuale per contributi dovuti per lavoratori riqualificati come subordinati. Successivamente, i lavoratori cedevano al datore di lavoro i crediti contributivi vantati verso l’INPS, con comunicazione della cessione tramite cassetto fiscale. L’Istituto, accogliendo la richiesta di rateazione, detraeva l’importo dei crediti ceduti dal debito complessivo del contribuente.
Tuttavia, in un momento successivo, l’INPS comunicava che i cedenti avevano compensato parte del credito con l’Erario tramite F24 e chiedeva al contribuente il pagamento del residuo importo. Il Tribunale accoglieva il ricorso del contribuente e la Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo la cessione opponibile all’INPS e irrilevanti le vicende successive intervenute con i cedenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso dell’INPS, che denunciava la violazione degli artt. 1198, 1260, 1264 c.c. e dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, sostenendo che il credito ceduto era divenuto indisponibile per effetto delle compensazioni effettuate dai cedenti con il fisco.
Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile per carenza di specificità delle censure, non avendo selezionato i passaggi decisivi della sentenza impugnata, e per non aver impugnato tutte le autonome rationes decidendi. Nel merito, il motivo è stato comunque ritenuto infondato.
La Suprema Corte ha affermato che la notificazione o l’accettazione della cessione da parte del debitore ceduto rende inopponibili al cessionario le successive compensazioni e i rimborsi effettuati in favore del cedente. L’art. 1264, primo comma, cod. civ., attraverso la disgiuntiva “o”, indica la sufficienza della notificazione in alternativa all’accettazione. Nel caso di specie, entrambe erano intervenute, anche tramite il comportamento concludente della detrazione dell’importo dal debito contributivo.
La Corte ha precisato che il richiamo all’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 è inconferente, poiché la compensazione mediante F24, essendo successiva all’efficacia della cessione, non poteva essere opposta al cessionario, e che le vicende interne di trasferimento contabile tra gestioni restano circostanze interne all’Ente non trasferibili sul terzo, in linea con la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9656/2026).
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Nota della Redazione
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