Improcedibilità appello solo per costituzione fuori termine non per vizi forma (Cass. civ. Sez. III n. 9358 del 09.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione dell’improcedibilità dell’appello è ricollegata esclusivamente all’inosservanza del termine di costituzione e non anche all’inosservanza delle sue forme. Ne deriva che le conseguenze di una costituzione avvenuta nel termine ma senza l’osservanza delle forme previste dall’art. 347, comma 1, cod. proc. civ. soggiacciono al regime delle nullità di cui agli artt. 156 e ss. cod. proc. civ. e al principio di idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo. Qualora l’appellato si sia costituito senza contestare la conformità della copia all’originale notificatogli, la irregolarità discendente dal deposito di una copia analogica priva di attestazione di conformità, anziché dell’originale o del duplicato informatico, risulta sanata. L’obbligatorietà del deposito telematico degli atti nel giudizio di appello non giustifica un esito diverso, poiché le regole sulla procedibilità nate “in ambiente di ricorso analogico” vanno adattate all'”ambiente digitale” per non risultare irragionevoli o sproporzionate rispetto agli artt. 24 e 111 Cost., all’art. 6 CEDU e all’art. 47 della Carta UE.
Il Fatto
Il Tribunale di Avellino aveva accolto la domanda della banca e dichiarato inefficaci, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., due atti con cui i coniugi, rispettivamente, avevano imposto ai propri immobili un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. a favore di una società e, poi, li avevano conferiti in un fondo patrimoniale. I soccombenti proponevano appello.
La Corte d’appello di Napoli dichiarava l’improcedibilità del gravame. Il procuratore degli appellanti aveva notificato l’atto tramite p.e.c. e si era poi costituito in forme cartacee, depositando copie analogiche dei documenti informatici — citazione, relazione di notificazione e ricevute — senza l’asseverazione di conformità e senza depositare telematicamente gli originali o i duplicati informatici. Solo con la comparsa conclusionale la difesa aveva depositato le ricevute in formato eml. I ricorrenti impugnano la sentenza con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo — nullità per mancata fissazione dell’udienza di discussione orale e per omesso contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio — è rigettato. L’istanza di discussione orale era stata avanzata in comparsa conclusionale e non all’udienza di precisazione delle conclusioni, come prescritto dall’art. 352 cod. proc. civ., dunque tardivamente. Quanto all’art. 101 cod. proc. civ., l’obbligo di sottoporre alle parti la questione rilevata d’ufficio non riguarda le questioni di mero diritto, tra cui rientrano quelle processuali, rispetto alle quali il contraddittorio è esercitabile ex ante.
Il cuore della decisione è nei motivi secondo, terzo e quarto, esaminati congiuntamente e accolti per quanto di ragione. La Corte richiama i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 16598 del 2016: la sanzione di improcedibilità è collegata soltanto all’inosservanza del termine di costituzione, non anche delle sue forme; le conseguenze di una costituzione tempestiva ma irregolare nella forma ricadono nel regime delle nullità e vanno disciplinate applicando il principio di idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo, anche mediante l’esame di atti o comportamenti successivi; quando l’appellato si costituisce senza nulla osservare sulla conformità della copia all’originale, l’irregolarità discendente dal deposito della copia anziché dell’originale risulta sanata.
Nel caso concreto gli appellanti, dopo la notifica a mezzo p.e.c., si erano costituiti depositando copie cartacee della relazione di notificazione e delle ricevute di accettazione e consegna; la banca si era costituita senza contestare la ritualità della costituzione, dichiarando anzi la data di notifica dell’appello e depositando telematicamente l’atto notificato. Da tali premesse la Corte territoriale non poteva far derivare l’improcedibilità: da un lato perché essa si produce solo per costituzione fuori termine, dall’altro perché il vizio di forma è sanato dalla costituzione dell’appellato che non eccepisce nulla.
La soluzione contraria, pur trovando un qualche fondamento nel regime di obbligatorietà del deposito telematico, si discosta dai principi di Cass., Sez. Un. n. 8312 del 2019 e di Cass., Sez. Un. n. 22438 del 2018, che valorizzano il diritto fondamentale di azione e difesa e l’effettività dei mezzi di impugnazione, privilegiando la strumentalità delle forme rispetto ai vuoti formalismi. Le regole sulla procedibilità nate “in ambiente analogico”, hanno chiarito le Sezioni Unite, non sono del tutto compatibili con l'”ambiente digitale” e richiedono un adattamento per evitare esiti irragionevoli o sproporzionati. La sentenza impugnata è dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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