Struttura sanitaria senza prescrizioni: azione di arricchimento senza causa (Cass. civ. Sez. I n. 6959 del 16.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della Pubblica Amministrazione è proponibile solo in via residuale, allorché il danneggiato non disponga ab origine di un altro titolo da far valere a sostegno della propria pretesa. Il gestore di una struttura sanitaria privata, che abbia erogato prestazioni in favore di assistiti del Servizio sanitario nazionale in difetto dei requisiti o degli adempimenti che legittimano l’imposizione dell’obbligo di pagamento del corrispettivo a carico dell’azienda sanitaria, non può invocare l’indennizzo, poiché la mancata prova dell’utilità delle prestazioni esclude il presupposto dell’azione. La configurabilità di un arricchimento imposto va esclusa quando lo squilibrio patrimoniale sia giustificato dal consenso dell’arricchito o quando questi abbia rifiutato la locupletazione, ovvero non abbia potuto rifiutarla per inconsapevolezza dell’eventum utilitatis.

Il Fatto

Una casa di cura convenzionata aveva ottenuto dal Presidente del Tribunale un decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo di prestazioni di ricovero erogate in regime di Servizio sanitario nazionale. L’azienda sanitaria propose opposizione, eccependo che il debito faceva capo alla gestione pregressa dell’unità sanitaria locale e che erano state legittimamente corrisposte solo le somme dovute per le prestazioni conformi alla disciplina di settore, con applicazione retroattiva delle tariffe regionali.

Il giudizio conobbe una complessa vicenda di giurisdizione: dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la causa fu riassunta davanti al giudice amministrativo, che a sua volta si spogliò della controversia, e quindi nuovamente davanti al giudice ordinario. Rigettata la domanda in primo grado e confermato il rigetto in appello, la struttura ha proposto ricorso per cassazione, incentrato sulla sola domanda subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento.

La Motivazione della Corte

La ricorrente censura la sentenza d’appello per aver respinto la domanda subordinata per difetto di sussidiarietà, senza considerare che le ragioni del rigetto della domanda principale le impedivano di far valere i propri diritti in via contrattuale o extracontrattuale. Sostiene la prova dell’esecuzione delle prestazioni, attestata dai controlli contabili e dalla liquidazione degli acconti, e lamenta la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonché dei principi di legalità e certezza dei rapporti giuridici.

La Corte ritiene il motivo infondato. La sentenza impugnata non ha escluso la sussistenza del presupposto di cui all’art. 2042 cod. civ., ma ha correttamente richiamato il principio secondo cui l’azione è proponibile solo se il danneggiato non disponga ab origine di altro titolo, restando preclusa quando la pretesa sia rigettata per prescrizione, decadenza, carenza di prova del pregiudizio o nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale. Il Collegio richiama, tra le altre, Sezioni Unite n. 33954 del 2023 e Sez. III n. 27008 del 2024.

La Corte si conforma all’orientamento più recente: il depauperato che agisca ex art. 2041 cod. civ. verso la P.A. deve provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’ente possa opporre il mancato riconoscimento dell’utilità della prestazione, non costituendo esso fatto costitutivo della domanda. Ciò non affievolisce le esigenze di tutela delle finanze pubbliche, poiché opera il principio dell’arricchimento imposto: l’Amministrazione può eccepire e provare che l’indennizzo non è dovuto per rifiuto della locupletazione o per impossibilità di rifiutarla. Richiama, in proposito, Sezioni Unite n. 10798 del 2015 e Sez. III n. 14735 del 2024.

Tali principi trovano applicazione anche quando l’azione sia esercitata dal gestore di una struttura privata che abbia reso prestazioni in favore di assistiti del Servizio sanitario nazionale in difetto dei requisiti che legittimano il pagamento del corrispettivo. Nella specie, la prescrizione del medico di fiducia è indispensabile per valutare l’utilità delle prestazioni, attestando le condizioni di salute degli assistiti e l’appropriatezza del ricovero. Né l’effettiva esecuzione delle prestazioni, né l’esito positivo dei controlli amministrativi e contabili, né il pagamento di acconti privi di valido titolo giustificativo assumono rilievo: la struttura era a conoscenza delle disposizioni ovvero avrebbe dovuto acquisirne consapevolezza con l’uso della diligenza richiesta.

Inappropriato è altresì il richiamo all’art. 8-quinquies, comma primo, lett. d), del d.lgs. n. 502 del 1992, che riguarda la remunerazione delle prestazioni eccedenti il budget concordato e non l’accertamento della locupletazione derivante da prestazioni erogate in violazione delle regole. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *