Omesso deposito della sentenza impugnata e improcedibilità del ricorso per cassazione: la remissione in termini per “mera svista” (Cass. civ. Sez. 2 n. 10233 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. quando il ricorrente non depositi, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, la copia autentica della sentenza impugnata. L’omissione non è sanata dalla successiva produzione della sentenza, effettuata in occasione dell’istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c., salvo che il ricorrente non dimostri l’impossibilità del deposito per causa non imputabile, ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c. La “mera svista” del difensore non integra gli estremi della causa non imputabile, che deve presentare il carattere dell’assolutezza e porsi in rapporto causale determinante con la decadenza. In caso di definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione accelerata, trova applicazione la valutazione legale tipica di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativa alla controparte e di un’ulteriore somma alla Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente, promissario acquirente di un immobile, conveniva in giudizio i promittenti venditori per ottenere, ai sensi dell’art. 2932 c.c., una sentenza che producesse gli effetti del contratto definitivo non stipulato. I convenuti eccepivano la risoluzione del preliminare per scrittura privata successiva, con domanda riconvenzionale di rilascio dell’immobile. Il Tribunale rigettava la domanda attorea e la Corte d’appello confermava la decisione. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto preliminare l’esame dell’improcedibilità del ricorso. Ha richiamato il disposto dell’art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., che impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica della decisione impugnata entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso. Tale onere non può ritenersi ottemperato quando la sentenza risulti prodotta solo successivamente, con l’istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c., atteso che il deposito deve avvenire nel termine perentorio previsto dalla legge. La Corte ha precisato che l’improcedibilità non opera solo nell’ipotesi in cui la sentenza impugnata risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte resistente, secondo il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva prodotto la sentenza impugnata solo in occasione dell’istanza di decisione, giustificando l’omissione con una “mera svista”. La Corte ha escluso che tale circostanza potesse fondare una rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., istituto applicabile al giudizio di cassazione solo in presenza di una causa non imputabile, caratterizzata dal requisito dell’assolutezza e dal nesso causale con la decadenza. La “mera svista” integra, al contrario, un’impossibilità relativa o una mera difficoltà, non sufficiente a superare la decadenza.
La Corte ha infine applicato l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come codificato dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. n. 149/2022, rilevando che la definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione accelerata determina una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna della parte soccombente. Ha pertanto condannato il ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di un’ulteriore somma alla Cassa delle ammende, configurandosi un’ipotesi di abuso del processo.
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Nota della Redazione
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