Interpretazione del contratto e limiti del giudizio di rinvio dopo la cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 9441 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio instaurato a seguito di annullamento per vizio di motivazione e violazione delle norme ermeneutiche, il giudice del merito gode di piena potestas iudicandi sul fatto, potendo valutare ex novo gli elementi già acquisiti e indagare su altri, nel rispetto delle preclusioni e decadenze. Il vizio di motivazione apparente non ricorre quando il percorso logico-giuridico del giudice sia percepibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. L’interpretazione negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in legittimità ove si traduca in una delle possibili e plausibili letture del testo, non essendo consentito il sindacato che si risolva nella mera proposta di una diversa valutazione.
Il Fatto
Una cooperativa edilizia aveva edificato un fabbricato su suolo concessole in superficie da un comune, ottenendo un mutuo fondiario con garanzia ipotecaria. Il comune, dopo aver deliberato l’acquisto di alcune unità immobiliari, corrispose tardivamente l’acconto e omise il saldo, subordinandolo alla previa cancellazione dell’ipoteca. La cooperativa convenne il comune per ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di ritardato versamento e saldo del prezzo; il comune, a sua volta, agì per il risarcimento dei danni da mancata estinzione dei gravami.
Dopo un articolato iter processuale, con rinvio da parte della Suprema Corte che aveva enunciato il principio del coordinamento tra criterio letterale e logico-sistematico nell’interpretazione, la corte d’appello, in sede di rinvio, confermò la condanna del comune al pagamento del saldo. Il comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, trattati congiuntamente, denunciavano la nullità della sentenza per error in procedendo e la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. La Corte li ha dichiarati infondati, richiamando la costante giurisprudenza secondo cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 83 del 2012, è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, ma non è ravvisabile nella specie, poiché i giudici del rinvio hanno ampiamente illustrato le ragioni dell’accoglimento, rifacendosi ai principi della sentenza rescindente e ravvisando un collegamento funzionale tra estinzione del mutuo, cancellazione dell’ipoteca e pagamento del saldo.
Quanto all’art. 384 cod. proc. civ., la Corte ha ribadito che i limiti del giudizio di rinvio variano secondo la ratio dell’annullamento. Nella specie, il caso rientra nella terza ipotesi — annullamento per violazione di norme di diritto e vizi di motivazione — sicché il giudice del rinvio può valutare ex novo i fatti già acquisiti e indagarne altri, nel rispetto delle preclusioni.
Inammissibile è invece la censura sull’interpretazione del contratto, poiché l’interpretazione negoziale è tipico accertamento di fatto, censurabile solo per violazione dei canoni legali o motivazione inadeguata. Il ricorrente si è limitato a proporre una diversa lettura delle clausole, senza criticare adeguatamente la violazione di legge, laddove non è consentito dolersi dell’interpretazione disattesa quando ne siano possibili due o più, purché plausibili.
Infine, il terzo motivo — nullità per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. — è stato giudicato infondato. La reiezione della censura è implicita nella statuizione che ha confermato la condanna del comune, e la questione dell’interpretazione della clausola non poteva che travolgere anche il risarcimento riconosciuto al comune, stante la contraddittorietà di una statuizione che affermasse contestualmente l’inadempimento del comune e l’illiceità del comportamento della cooperativa. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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