Appello inammissibile solo se non individua le questioni e i punti contestati (Cass. civ. Sez. II n. 9425 del 10.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del giudizio di ammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 342, comma 2, cod. proc. civ., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, l’atto di impugnazione non richiede l’uso di forme sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di decisione. È sufficiente che l’appellante individui in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellatum e formuli, rispetto alle argomentazioni del primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso. Per le questioni di diritto basta la specificazione della norma applicabile o dell’interpretazione preferibile, purché confrontata con la soluzione offerta nella pronuncia impugnata. La clausola penale per il solo ritardo nell’adempimento concorre con l’obbligazione cui è collegata e continua a gravare sul debitore finché questi sia obbligato ad adempiere; quando l’inadempimento diviene definitivo, tale funzione cessa.

Il Fatto

La società ricorrente propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui la controricorrente le aveva chiesto il pagamento di una penale contrattuale maturata per il ritardo nella stipula del contratto definitivo di permuta di quattro immobili, relativamente al periodo dal 16/12/2010 al 22/1/2014. Il Tribunale respinse l’opposizione, ritenendo legittima la richiesta e non contraria a buona fede.

La Corte d’appello dichiarò inammissibile l’impugnazione ex art. 342 cod. proc. civ., per avere l’appellante fondato l’appello sul mero rinvio alle difese di primo grado, senza indicare le parti del provvedimento censurate e le circostanze poste a motivo della doglianza. Contro questa pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dalla controricorrente.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 342, comma 2, cod. proc. civ. La Corte lo ritiene fondato e richiama le Sezioni Unite n. 27199 del 2017 e l’ordinanza n. 36481 del 2022: l’appello, per la permanente natura di revisio prioris instantiae e la diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, esige la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con le relative doglianze, ma non impone formule sacramentali.

Occorre invece che l’appellante precisi l’evento processuale e la soluzione necessaria in caso di error in procedendo, le prove trascurate in caso di censura sulla ricostruzione dei fatti, la norma o l’interpretazione preferibile per le questioni di diritto, confrontata con la pronuncia impugnata (Sez. III n. 10916 del 2017).

Nel caso concreto, l’appellante aveva posto una specifica questione di diritto: l’incidenza, sull’operatività della clausola penale, dell’esito infruttuoso della convocazione dinanzi al notaio ad iniziativa della controricorrente. L’atto di appello rappresentava che una clausola penale per il ritardo non può essere utilizzata «in perpetuo e ad infinitum» e lamentava che il giudice di primo grado avesse motivato su punti non controversi. Pertanto l’impugnazione, letta secondo i principi consolidati, avrebbe superato il vaglio di ammissibilità.

Quanto al secondo motivo, la Corte richiama Cass. Sez. III n. 7253 del 2013 sull’interesse ad impugnare ex art. 100 cod. proc. civ. e ricostruisce i rapporti tra le parti: la clausola penale per il ritardo concorre con l’adempimento e continua a gravare sul debitore finché perduri l’obbligo, cessando se e quando l’inadempimento diviene definitivo (Cass. Sez. II n. 22050 del 2019; Sez. I n. 10441 del 2017). Il Tribunale non ha considerato se l’invito alla stipula già formulato fosse stato infruttuoso e tale da implicare un inadempimento definitivo. In sede di rinvio la Corte d’appello dovrà verificare la compatibilità della pretesa con tale principio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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