Identificazione delle parti nella vendita: il notaio risponde solo per falsità riconoscibile (Cass. civ. Sez. 2 n. 15649 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità professionale del notaio, l’obbligo di accertare l’identità personale delle parti, imposto dall’art. 49 della legge n. 89/1913, è assolto quando il professionista fondi il proprio convincimento su elementi idonei a escludere dubbi ragionevoli, quali l’esibizione di un documento d’identità apparentemente valido e non recante segni di falsità percepibili con la diligenza dovuta, il possesso del tesserino del codice fiscale e il contegno silente dell’altro comproprietario alienante. La mancata rilevazione di una falsità non grossolana, emersa solo da accertamenti tecnici successivi, non integra pertanto una violazione dei doveri di diligenza professionale tale da fondare una responsabilità risarcitoria del notaio. In sede di legittimità, è inammissibile il motivo di ricorso che deduca l’omesso esame di un fatto decisivo in caso di “doppia conforme” ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., nonché la domanda non riproposta in appello e coperta da giudicato interno.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla domanda proposta da un soggetto che assumeva di non aver mai sottoscritto un atto di vendita del 2 gennaio 2003, redatto da un notaio, nel quale appariva come alienante di un immobile. L’attore agiva per la declaratoria di nullità di tale atto e del successivo trasferimento del 28 gennaio 2008, chiedendo il risarcimento dei danni nei confronti del notaio rogante e delle altre parti. Nel giudizio di primo grado, la consulenza tecnica grafologica escludeva la riconducibilità della firma all’attore. Il Tribunale dichiarava la nullità dei contratti per la quota dell’apparente alienante, ma rigettava la domanda risarcitoria contro il professionista. La Corte d’appello di Napoli confermava la decisione, ritenendo che il notaio avesse correttamente adempiuto all’obbligo di identificazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel scrutinare i motivi di ricorso, ha distinto tra le diverse censure proposte. In primo luogo, ha dichiarato l’inammissibilità dei motivi riguardanti l’omesso esame di fatti decisivi, in quanto la sentenza impugnata era conforme a quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto, configurandosi l’ipotesi di “doppia conforme” ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., che preclude la deduzione di tale vizio in cassazione. La Corte ha inoltre rilevato l’assenza, nel ricorso, dell’indicazione di ragioni di eterogeneità tra le decisioni di merito.
Quanto alla censura concernente la violazione degli artt. 111 Cost. e 116 c.p.c., la Corte l’ha ritenuta infondata. Ha ribadito che il dovere del notaio di accertare l’identità delle parti, ex art. 49 della legge n. 89/1913, impone l’uso di diligenza, prudenza e perizia professionale. Tuttavia, tale obbligo non è violato quando l’identificazione si fonda su un documento d’identità privo di segni di alterazione grossolana o contraffazione percepibili con l’ordinaria diligenza, e quando il convincimento del professionista è corroborato da ulteriori elementi, quali il possesso del tesserino del codice fiscale e il comportamento silente di un altro comproprietario, fratello del soggetto da identificare. La Corte ha così escluso che il notaio dovesse riconoscere la falsità del documento, emersa solo in seguito ad accertamenti peritali più approfonditi.
Infine, la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità degli ultimi due motivi, concernenti rispettivamente la domanda di indennità per l’occupazione dell’immobile e la lamentata mancata declaratoria di nullità integrale dell’atto. Sul primo punto, è stato rilevato il giudicato interno formatosi per mancata impugnazione della statuizione di rigetto in appello; sul secondo punto, la censura è risultata nuova, non essendo stata formulata alcuna contestazione in grado di gravame avverso la nullità parziale dichiarata dal primo giudice.
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Nota della Redazione
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