Pensione lavoratori spettacolo: massimale ENPALS applicabile alla quota B (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9528 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione della quota B della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31.12.1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31.12.1995, non deve essere presa in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, la parte eccedente delle retribuzioni giornaliere superiore al limite fissato dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. Tale limite non è stato abrogato espressamente dai successivi interventi legislativi né è incompatibile con l’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997. La fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile è coessenziale alla disciplina, componendo interessi di rilievo costituzionale e collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 18.10.2022, aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda del lavoratore volta alla riliquidazione della pensione e dei successivi supplementi maturati a carico della gestione ex ENPALS, senza l’applicazione del massimale pensionabile di cui all’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971.

Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, poi illustrato con memoria. Il lavoratore è rimasto intimato. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza ai sensi dell’articolo 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

La Motivazione della Corte

Il motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 12, d.P.R. n. 1420/1971 e dell’art. 4, d.lgs. n. 182/1997. L’Istituto contesta che la Corte di merito abbia ritenuto non applicabile il limite massimo della retribuzione pensionabile nel calcolo della quota di pensione già a carico dell’ENPALS corrispondente alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992, la c.d. quota B.

La Cassazione ritiene il motivo fondato. Nella determinazione della quota B dei lavoratori iscritti al Fondo in data anteriore al 31.12.1995, non va considerata, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, la parte eccedente le retribuzioni giornaliere rispetto al limite fissato dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997.

Il tetto non è stato abrogato espressamente dai successivi interventi legislativi. Né risulta incompatibile con l’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997. La fissazione di un limite alla retribuzione giornaliera pensionabile è coessenziale alla disciplina, perché concorre a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale e si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto a entità delle prestazioni e condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS.

Il Collegio richiama sul punto una giurisprudenza consolidata: Cass. nn. 36056, 37043 e 38016 del 2022, 870, 1775, 18216 e 24555 del 2023, 27022 del 2024. Poiché la Corte territoriale non si è attenuta a tale principio, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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