Irretrattabile il principio di diritto del giudice di rinvio salvo ius superveniens (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11726 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella pronuncia rescindente è vincolante per il giudice del rinvio, ai sensi degli artt. 384, comma 2, e 393 cod. proc. civ., e resta irretrattabile anche quando, successivamente, si consolidi nella giurisprudenza di legittimità un orientamento difforme. L’efficacia vincolante viene meno solo se la norma applicata sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima o sia divenuta inapplicabile per effetto di ius superveniens. La riserva alla contrattazione collettiva dei trattamenti economici nel pubblico impiego contrattualizzato e il procedimento di cui all’art. 64 del d.lgs. n. 165/2001 non derogano a tali regole processuali. Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, previsto dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, opera per tutti gli emolumenti retributivi dei dipendenti pubblici e si applica anche ai debiti delle ASL.

Il Fatto

Alcuni dirigenti sanitari non medici del Servizio Sanitario Nazionale convennero in giudizio l’Azienda USL di appartenenza chiedendo la rideterminazione del Fondo per la retribuzione di risultato e il pagamento delle differenze maturate per il periodo 2000/2007. La Corte d’appello aveva rigettato le domande, ritenendo corretto il calcolo fondato sulle quote storiche e sugli abbattimenti disposti dagli accordi regionali.

Investita del ricorso, la Corte di cassazione con la pronuncia rescindente aveva accolto le domande dei dirigenti, affermando che il fondo va determinato secondo i tetti fissati dagli artt. 61 e 62 del d.P.R. n. 384/1990, senza abbattimenti da intese regionali. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello si era adeguata, condannando l’Azienda. Avverso tale sentenza l’Azienda ha proposto ricorso principale, cui i dirigenti hanno replicato con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale censurava il giudice del rinvio per non avere rimeditato il principio di diritto alla luce della sopravvenuta Cass. n. 12426/2021, di orientamento opposto. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile quanto al denunciato omesso esame di fatto decisivo, perché il vizio dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. attiene al fatto storico e non alla domanda o all’eccezione.

Nel merito il motivo è infondato. Dall’irretrattabilità del principio di diritto enunciato nel medesimo processo discende che l’efficacia vincolante per il giudice del rinvio, estesa alle premesse logico-giuridiche del giudicato implicito interno, viene meno solo in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale o di ius superveniens. La Corte richiama Cass. n. 35974/2023, Cass. n. 27155/2017 e Cass. n. 1163/2017, per cui non rileva neppure l’intervento delle Sezioni Unite a composizione di un contrasto.

Tali principi non subiscono deroghe nel pubblico impiego contrattualizzato. La riserva alla contrattazione collettiva, il principio di parità di trattamento e il procedimento dell’art. 64 del d.lgs. n. 165/2001 non fanno eccezione alle regole degli artt. 384 e 393 cod. proc. civ.: la pronuncia della Corte in tema di interpretazione del contratto collettivo è vincolante solo nel procedimento cui si riferisce e non impedisce un’interpretazione difforme né preclude alla stessa Corte la rimeditazione.

È invece fondato il secondo motivo. L’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 ha esteso agli emolumenti retributivi dei dipendenti pubblici il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 459 del 2000 solo per i rapporti privati. Il divieto opera ogniqualvolta il datore sia pubblico e le ASL rientrano tra le amministrazioni destinatarie del d.lgs. n. 165/2001.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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