Rideterminazione d’ufficio della sanzione disciplinare nel pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19280 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego privatizzato, l’art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001 – che prevede che, nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice “può rideterminare la sanzione” – va interpretato nel senso che il giudice ha il potere-dovere di rimodulare la sanzione anche in difetto di sollecitazione ad opera dell’amministrazione, poiché l’assoluta discrezionalità renderebbe la norma priva di ragionevolezza e contrastante con la necessità di valorizzare gli interessi pubblici coinvolti dall’illecito. La disposizione di cui all’art. 59, comma 2, c.c.n.l. Funzioni Locali del 21.5.2018, che impone l’applicazione della sanzione prevista per la mancanza più grave in caso di pluralità di infrazioni, opera solo quando le violazioni siano punite con sanzioni di diversa entità, restando escluse le condotte sussumibili nella medesima fattispecie e punibili con la stessa sanzione edittale.

Il Fatto

Una dipendente comunale, con qualifica di funzionario tecnico, era stata destinataria di una sanzione disciplinare della multa di quattro ore di retribuzione per un contegno irriguardoso tenuto nei confronti di una consigliera comunale e dell’amministrazione. Il Tribunale rigettava la domanda di annullamento della sanzione, ma la Corte d’appello, riformando la pronuncia, ne dichiarava l’illegittimità per difetto di proporzionalità, condannando l’ente alla restituzione delle somme trattenute.

La Corte territoriale, pur riconoscendo la valenza disciplinare del comportamento, riteneva la multa sproporzionata ma, attesa l’assenza di domanda di rideterminazione, si limitava alla declaratoria di illegittimità senza applicare una sanzione meno grave. Il Comune proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, rigettando le prime tre censure. Quanto al primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 59, comma 2, c.c.n.l., la Corte ha chiarito che la norma, la quale prevede l’irrogazione della sanzione per la mancanza più grave in caso di più infrazioni commesse con un’azione unica o con azioni collegate, trova applicazione solo quando le violazioni siano punite con sanzioni di diversa gravità. Nel caso di specie, tutte le condotte contestate erano sussumibili nella medesima ipotesi della condotta non conforme ai principi di correttezza, punibile con la stessa sanzione edittale, con la conseguenza che correttamente la Corte d’appello aveva escluso l’operatività della disposizione, valutando invece la proporzionalità ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili: il primo perché volto a censurare l’omesso esame di precedenti comportamenti della lavoratrice, non inquadrabili nel vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come delineato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite; il secondo perché tendente a sollecitare una rivisitazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

Il quarto motivo è stato invece accolto. La Corte, richiamando i propri precedenti (Cass. n. 10236/2023, Cass. n. 18846/2024 e Cass. n. 1818/2025), ha ribadito che nel giudizio di impugnazione di una sanzione disciplinare conservativa il giudice, ove escluda la sussistenza di parte degli illeciti contestati o riscontri un difetto di proporzionalità rispetto agli addebiti accertati, è tenuto a rideterminare la sanzione ai sensi dell’art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001, anche senza un’espressa domanda delle parti.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, cui è demandato un nuovo esame alla luce dei principi enunciati e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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