Motivazione apparente della sentenza tributaria d’appello e vizio di nullità (Cass. civ. Sez. V n. 9568 del 12.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza d’appello tributaria che respinga l’impugnazione dell’amministrazione finanziaria mediante astratte considerazioni, avulse dal quadro probatorio e dai motivi di gravame, è affetta da motivazione apparente ed è nulla ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 36 cod. proc. trib. e dell’art. 111, sesto comma, Cost. Il vizio ricorre quando il giudice ometta di indicare gli elementi su cui ha fondato il convincimento o, pur indicandoli, non ne sviluppi una disamina chiara e sufficiente a consentire il controllo del ragionamento. Il rinvio alla pronuncia di primo grado non sana il difetto se l’adesione alle sue statuizioni non è supportata dall’esame dei motivi di appello. La cassazione con rinvio consegue all’accoglimento del motivo ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
L’amministrazione finanziaria ha notificato a una società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, recuperando a tassazione, ai fini Ires, Irap e Iva, costi di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche, ritenuti in parte inesistenti e comunque privi di inerenza. La società ha impugnato l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che ha accolto il ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di II grado ha respinto l’appello erariale, ritenendo che l’ufficio non avesse assolto l’onere probatorio della propria pretesa. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la società ha resistito con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina per prima, per ragione più liquida, la censura di motivazione apparente, che denuncia la nullità della sentenza impugnata. Il Collegio ricostruisce il perimetro dell’istituto: la motivazione è apparente quando il giudice di merito non indica gli elementi posti a fondamento del convincimento, oppure quando, pur indicandoli, non vi fa seguire una disamina chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, da permettere il controllo del ragionamento.
Il richiamo è alle Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e alle pronunce conformi del 2019, del 2022, del 2020 e del 2024. La Corte ribadisce che la motivazione per relationem non è viziata quando il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima sia pure sinteticamente le ragioni della conferma rispetto ai motivi di impugnazione, così da rendere agevole il controllo. È invece nulla la sentenza in cui il giudice si limiti ad aderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.
Nel caso concreto la motivazione del giudice regionale è giudicata priva di contenuto: essa si risolve in considerazioni astratte, avulse dalla ricostruzione dei fatti e dai collegamenti tra il quadro formale-contabile della documentazione e gli aspetti sostanziali evidenziati nell’atto impositivo. Il motivo è pertanto accolto.
La Corte esclude che il richiamo alla sentenza di primo grado, contenuto nella sezione dedicata allo svolgimento del processo, valga a superare la censura. I contenuti richiamati sono privi di oggettivo e significativo contenuto rispetto al quadro ricostruttivo della difesa erariale; inoltre manca del tutto il confronto con i motivi di appello. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. L’accoglimento del terzo motivo assorbe l’esame degli altri.
Nota della Redazione
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