Classamento A/1 e abitazioni di lusso: autonomia dei criteri catastali (Cass. civ. Sez. V n. 7618 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estimo catastale, la legge non fornisce una definizione specifica delle categorie e classi, cosicché la qualificazione di un’abitazione come “signorile”, “civile” o “popolare” costituisce un apprezzamento fattuale, fondato sulle nozioni comunemente accettate in un determinato contesto storico e sociale. La categoria A/1 (“Abitazioni di tipo signorile”) non implica necessariamente che l’immobile sia qualificabile come “di lusso” ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072, che persegue una diversa finalità, legata all’esclusione di determinate abitazioni da agevolazioni fiscali. Qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni autonome, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre.
Il Fatto
I contribuenti presentano nel 2014 una pratica Do.C.Fa. chiedendo una diversa distribuzione degli spazi interni e una nuova classificazione catastale dell’immobile in categoria A/2, classe 3. L’immobile era stato in precedenza riclassificato nel 2013 dall’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di una revisione ex legge n. 311/2004, in categoria A/1, classe 3, con classificazione divenuta definitiva per mancata impugnazione.
L’Agenzia rettifica la richiesta, mantenendo la categoria A/1 e aumentando la consistenza e la rendita catastale. I contribuenti impugnano il classamento davanti alla CTP, che accoglie il ricorso; la CTR del Lazio conferma in appello, annullando l’avviso di accertamento perché carente di motivazione e basato su valutazioni non supportate dalle caratteristiche effettive dell’immobile. L’Agenzia propone quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il rapporto tra il classamento in categoria A/1 e la normativa sulle abitazioni di lusso di cui al D.M. n. 1072/1969, invocata dall’Amministrazione a sostegno della censura. Rileva che la categoria A/1 si riferisce a unità immobiliari situate in zone di pregio, con caratteristiche superiori agli standard residenziali ordinari, ma non implica necessariamente la qualificazione come “di lusso”.
Il procedimento di classamento catastale attribuisce categoria, classe e rendita; la qualificazione come “di lusso” ha invece un diverso scopo normativo, riferito all’applicazione di agevolazioni fiscali, e richiede requisiti specifici stabiliti dal citato decreto ministeriale. Su questo punto la Corte condivide in parte l’assunto erariale.
Tale chiarimento non basta però a superare la ratio decidendi della sentenza d’appello. La CTR ha accertato, con valutazione sindacabile in legittimità solo entro ristrettissimi limiti, che l’Ufficio non ha prodotto prove idonee a dimostrare che l’immobile presenta i requisiti per l’accatastamento nella categoria rettificata. La decisione impugnata non ha fatto esclusivo riferimento ai parametri delle abitazioni di lusso, ma li ha integrati con altri elementi, avvalorando la perizia di parte e rilevando la mancata contestazione degli elementi probatori di controparte.
Richiamando il principio per cui, in presenza di una pluralità di ragioni autonome, l’infondatezza delle censure su una di esse rende inammissibili per difetto di interesse quelle sulle altre (Cass. n. 5102 del 2024), la Corte conclude che l’Amministrazione non ha fornito elementi idonei a superare la valutazione della prova operata dalla CTR.
Quanto all’eccezione di omessa integrazione del contraddittorio, essa è disattesa: alla luce dell’esito sostanziale della controversia, l’obbligo di integrazione può ritenersi superato perché inutiliter dato. Il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione di inammissibilità o di un ricorso prima facie infondato, di definire con immediatezza il procedimento (Cass. Sez. Un. n. 11676 del 2024; Cass. n. 30090 del 2021). Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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