Edificabilità da piano regolatore adottato e omessa comunicazione al proprietario (Cass. civ. Sez. V n. 6384 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005, e dell’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, l’edificabilità di un’area deve essere desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione regionale e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’omessa comunicazione al proprietario dell’avvenuta attribuzione della natura edificabile del terreno, in violazione dell’art. 31, comma 20, della legge n. 289/2002, non è idonea a inficiare la validità e l’efficacia dell’avviso di accertamento, quando non risulti concretamente pregiudicata la difesa del contribuente. Il principio vale anche per l’IMU.

Il Fatto

Il Comune ha impugnato in cassazione la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in sede di rinvio, ha accolto l’appello del contribuente avverso la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario per tardività.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento per parziale versamento dell’ICI relativa al 2007, in relazione a un suolo divenuto edificabile per effetto della variazione di destinazione urbanistica intervenuta con l’approvazione del P.U.C. nel 2008, senza alcuna comunicazione all’interessato. Il giudice del rinvio ha ritenuto tempestivo l’atto introduttivo e ha censurato la sentenza impugnata per la mancata comunicazione del mutamento urbanistico, intervenuto in un anno successivo a quello di riferimento dell’imposta.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso nel suo complesso, rigettandola. Le censure attingono i limiti della cognizione del giudice del rinvio e la rilevanza impositiva della preventiva comunicazione dell’edificabilità sopravvenuta.

Con il primo motivo, il Comune lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione. Il motivo è infondato. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. è configurabile solo per le questioni di merito, non per le eccezioni pregiudiziali di rito. Nella specie, il giudice di appello, decidendo nel merito, ha implicitamente disatteso l’eccezione. La Corte richiama il principio secondo cui l’atto di riassunzione, non dando luogo a un nuovo procedimento, non richiede la specifica riproposizione di domande ed eccezioni, essendo sufficiente il richiamo dell’atto introduttivo e del provvedimento di rinvio; tale regola è confermata, nel processo tributario, dall’art. 63 del d.lgs. n. 546/1992, prevalente sull’art. 392 cod. proc. civ.

Il secondo e il terzo motivo, relativi alla mancata valutazione dei documenti sulla notifica e alla motivazione asseritamente apparente in punto di tempestività, sono inammissibili. La pronuncia rescindente aveva già esonerato il contribuente dall’onere probatorio, in forza del principio di non contestazione da parte dell’ente impositore. L’ulteriore controllo documentale era superfluo e non esigeva specifica motivazione.

Il quarto motivo è fondato. Il giudice del rinvio ha errato nel ritenere che l’omessa comunicazione della sopravvenuta edificabilità inficiasse la validità dell’avviso. La Corte ribadisce che l’edificabilità si desume dal piano regolatore generale adottato, indipendentemente dall’approvazione regionale, e che l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione non è sanzionata, salvo concreto pregiudizio difensivo.

Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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