Rimessione in termini per errore fatale nel deposito telematico e spese compensate (Cass. civ. Sez. V n. 9615 del 13.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di deposito telematico di un atto processuale, l’errore fatale che impedisce al cancelliere di caricare l’atto nel fascicolo telematico non è necessariamente imputabile a colpa del mittente, ma esprime solo l’impossibilità del sistema di acquisire il deposito. Ne consegue che la rimessione in termini è ammissibile quando l’istanza sia proposta entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio di ragionevole durata del processo. Il giudizio di legittimità sul governo delle spese è limitato al solo divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, restando la compensazione per giusti motivi discrezionale e non sindacabile nel merito. Nell’ipotesi di litis denuntiatio per cause scindibili, le spese del contraddittore meramente evocato non sono ripetibili.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla CTP di Caserta la cartella di pagamento emessa per l’omesso versamento della TARI relativa all’anno d’imposta 2018, per un importo di poco inferiore a quattromila euro. La CTP accoglieva il ricorso, rilevando che analogo ricorso avverso il prodromico avviso di pagamento era già stato accolto con sentenza passata in giudicato, e compensava le spese di lite.

Il contribuente impugnava il solo capo sulle spese. La CTR Campania rigettava il gravame, ravvisando un comportamento processuale contraddittorio per avere il ricorrente impugnato cumulativamente anche l’avviso già oggetto di altro giudizio, e osservando che il ricorso era stato accolto solo parzialmente. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi e depositando copia della sentenza impugnata solo in prossimità dell’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Suprema Corte esamina la questione del mancato deposito, insieme al ricorso, della copia autentica della sentenza impugnata. Il consigliere delegato aveva prospettato la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 369, comma 2, cod. proc. civ., richiamando la necessità di accertare il rispetto del termine. Il contribuente ha però dedotto che il sistema informatico, pur avendo generato il codice di accettazione, aveva omesso di trasmettere i documenti contenuti nella busta telematica, trattandosi di errore fatale non imputabile a sua colpa.

La Corte richiama il principio secondo cui la valutazione sull’imputabilità della decadenza processuale non può fondarsi esclusivamente sul messaggio di errore fatale. Quest’ultimo, infatti, non necessariamente dipende dalla condotta del mittente, ma indica solo l’impossibilità del sistema di caricare l’atto. Rileva altresì che la tempestività della rimessione in termini va valutata tenendo conto del tempo necessario per accertamenti e verifiche presso la cancelleria. Vengono richiamate la Sez. L n. 1348 del 12.01.2024 e la Sez. 6-L n. 238 del 05.01.2023, dalle quali si evince che l’errore fatale consente la rinnovazione e non produce effetti invalidanti quando lo scopo è raggiunto. La parte ricorrente è dunque rimessa in termini.

Nel merito, il primo motivo è infondato. La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione della fattispecie astratta e implica un problema interpretativo, mentre la contestata valutazione delle risultanze di causa attiene al merito. Quanto alle spese, il sindacato di legittimità mira solo a evitare che siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando discrezionale e non sindacabile la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi. La CTR ha adeguatamente motivato la compensazione sul comportamento processuale contraddittorio del contribuente, richiamando la Sez. 3 n. 10009 del 24.06.2003 e la Sez. 6-3 n. 26912 del 26.11.2020.

Anche il secondo motivo è infondato. In tema di liquidazione delle spese, ove sia proposto ricorso avverso una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili e il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese del controricorrente evocato a litis denuntiatio, non essendo questi contraddittore del ricorrente. Tuttavia, nella fattispecie, essendo stata impugnata una cartella di pagamento, l’interlocutore dell’appello non era in via diretta il Comune, rimasto contumace, ma proprio l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che non era stata evocata a titolo di mera litis denuntiatio. Il ricorso è pertanto rigettato, con sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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