Abuso del processo e condanna ex art. 96 cod. proc. civ. per (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9613 del 13.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata adesione della parte alla proposta di definizione del ricorso formulata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., quando la decisione finale ne confermi la delibazione, integra un’ipotesi di abuso del processo. Il legislatore delegato ha tipizzato tale condotta quale fattispecie già immanente nel sistema processuale, sanzionabile con la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.. Il giudice può discostarsi dalla previsione legale solo in presenza di ragioni idonee a giustificare il comportamento processuale della parte.
Il Fatto
Un ente regionale per l’attuazione degli interventi in agricoltura propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la corte d’appello ha rigettato il proprio appello, confermando il riconoscimento in favore di un lavoratore dell’indennità di coordinamento e di autista automezzi, con condanna dell’ente al pagamento di € 800,00 all’anno.
Il ricorso si fonda su tre motivi, con i quali l’ente contesta la sussistenza di un atto formale di trasferimento, l’applicabilità del contratto collettivo privatistico e l’assoggettamento al vincolo di contenimento della spesa. Il lavoratore resiste con controricorso. La IV Sezione civile propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.; l’ente presenta istanza di decisione e il controricorrente deposita memoria.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono dichiarati inammissibili per una ragione comune. La sentenza di appello si fonda anche su una ratio decidendi non contestata: il passaggio in giudicato della sentenza che aveva riconosciuto al lavoratore la medesima indennità sino al mese antecedente a quello per cui è causa. La corte territoriale ha inoltre accertato nel merito che il trasferimento era avvenuto, sulla base di una delibera di Giunta regionale il cui testo l’ente ricorrente non ha riportato neppure in sintesi.
Il terzo motivo, relativo all’art. 6 d.lgs. n. 78 del 2010, è dichiarato infondato. La Corte richiama il comma 20 della medesima disposizione, secondo cui tali norme non si applicano in via diretta alle regioni, per le quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Il vincolo non è dunque diretto, ma va inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa da conseguire, come affermato da Cass. n. 31881/2018, alla cui motivazione si rinvia anche per i richiami alla giurisprudenza costituzionale.
Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, limitatamente alle competenze professionali.
Sul punto centrale la Corte richiama le Sezioni Unite n. 27195 del 2023, n. 30147 del 2023 e n. 36069 del 2023: la condanna ex art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ. non opera in modo automatico, ma nel caso concreto non emergono ragioni idonee a giustificare il comportamento processuale. L’ente è quindi condannato al pagamento di € 1.000,00 in favore della controricorrente e di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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