Il giudice non deve confutare ogni singola deduzione di parte (Cass. civ. Sez. II n. 10228 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcuni elementi probatori piuttosto che su altri non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, risoluta e coerente. Egli non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio né a confutare ogni singola deduzione che aspiri a una diversa ricostruzione del fatto. Alla Corte di cassazione spetta verificare che il giudice di merito abbia fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento, non sostituire a esso il proprio. L’esito positivo di tale verifica non implica che la Corte faccia proprio quell’apprezzamento, che rimane del giudice di merito. Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo con cui la parte prospetti come errori di diritto quelli che sono pretesi errori nella ricostruzione del fatto.
Il Fatto
Una società committente promuove azione di risarcimento danni contro l’impresa appaltatrice e il direttore dei lavori per vizi concernenti l’impermeabilizzazione del terrazzo di un fabbricato. Deduce infiltrazioni imputabili alla cattiva esecuzione delle opere e alla negligente vigilanza del direttore. Il Tribunale di Teramo accoglie la domanda e condanna entrambi in solido al pagamento di una somma oltre accessori. La pronuncia è confermata in secondo grado dalla Corte d’appello.
L’impresa appaltatrice ricorre in cassazione in via principale con cinque motivi; il direttore dei lavori propone ricorso incidentale con tre motivi. Resiste la committente con due controricorsi. La questione centrale attiene ai limiti del sindacato di legittimità sull’apprezzamento delle prove e sulla motivazione.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi del ricorso principale ruotano intorno a questioni collegate: si denuncia un errore di percezione delle risultanze della c.t.u. e l’omesso esame di fatti decisivi, con violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che il giudice d’appello abbia ritenuto provata la responsabilità concorrente dell’impresa senza considerare i chiarimenti resi dal consulente.
La Corte rileva che la ricorrente sovrappone il proprio apprezzamento ricostruttivo della situazione di fatto all’accertamento del giudice di merito, espresso in una motivazione non censurabile in sede di legittimità. È la parte a scambiare il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito. Il compito della Corte è verificare che il giudice di merito abbia fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento, come accaduto nel caso di specie.
Il giudice che fonda il proprio convincimento su alcuni elementi piuttosto che su altri non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, risoluta e coerente, conforme ai canoni di Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014. In ossequio al canone di proporzionalità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata, non è tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni singola deduzione. Il primo e il terzo motivo, nella parte sulla contraddittorietà, e il quarto sono rigettati.
Il secondo motivo e il terzo, nella parte sull’omesso esame di fatto decisivo, sono inammissibili. Dinanzi a una doppia pronuncia conforme in primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., la parte che ricorre per art. 360 n. 5 cod. proc. civ. deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità: onere non assolto.
Il quarto motivo, che denuncia la violazione dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., è inammissibile per difetto di specificità: la ricorrente prospetta un error in procedendo senza indicare le norme processuali violate, facendo valere una norma sostanziale. L’accesso ai fascicoli di causa presuppone il requisito di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., secondo Cass. Sez. Un. n. 34469 del 2019. Il sesto motivo è rigettato: la Corte territoriale non ha liquidato il danno in via equitativa, ma su elementi probatori in atti. Il ricorso incidentale è rigettato per ragioni analoghe.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.