La domanda di facere determina la competenza e non è incisa dalla cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. 3 n. 8678 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza per valore, la domanda relativa all’adempimento di un facere specifico è soggetta al criterio di cui all’art. 14 cod. proc. civ., sicché, ove proposta davanti al tribunale in cumulo con domande di valore determinato o determinabile, si presume di valore tale da determinare, anche al di là del cumulo con le altre, la competenza del tribunale. Tale presunzione, in mancanza di specifica contestazione della parte convenuta, non può essere messa in discussione dal giudice adito, in quanto ormai identificativa dell’ammontare della domanda. La competenza si determina in base alla domanda al momento della sua proposizione e non è incisa da fatti successivi quali la cessazione della materia del contendere su uno dei capi.
Il Fatto
La società, titolare di un contratto di fornitura di servizi di telefonia fissa e accesso ad internet, aveva subito l’interruzione dei servizi dal 19 maggio 2024. Espletato il tentativo di conciliazione presso il Corecom, che aveva dichiarato l’obbligo della controparte alla riattivazione, la società conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il fornitore, chiedendo, in via principale, l’adempimento specifico dell’obbligazione di riattivazione e il pagamento di un indennizzo per il pregiudizio subito, quantificato in una somma inferiore alla soglia di competenza del giudice di pace; in via subordinata, la risoluzione del contratto.
Costituitosi, il convenuto eccepiva l’incompetenza per valore del tribunale in favore del giudice di pace. Il Tribunale di Roma, rilevato che il valore del giudizio era inferiore a diecimila euro, dichiarava la propria incompetenza per valore. Avverso tale ordinanza la società proponeva ricorso per regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, censurando l’ordinanza impugnata per non aver considerato la domanda di adempimento di un facere specifico, consistente nella riattivazione dei servizi. Tale domanda, ha chiarito la Corte, è soggetta al criterio di determinazione della competenza previsto dall’art. 14 cod. proc. civ., ed essendo stata proposta in cumulo con domande di valore determinato, si presume di valore tale da radicare la competenza del tribunale.
La presunzione di valore della domanda di facere, non essendo stata specificamente contestata dalla parte convenuta, che aveva valorizzato il solo petitum pecuniario, non poteva essere rimessa in discussione dal giudice adito. La mancata contestazione rende, infatti, la presunzione ormai identificativa dell’ammontare della domanda, come già affermato da Cass. n. 23527 del 2024 in fattispecie sovrapponibile.
La Corte ha inoltre precisato che la competenza si determina con riguardo alla domanda al momento della sua proposizione, non potendo essere incisa da fatti successivi, come la cessazione della materia del contendere su uno dei capi. La dichiarata competenza del Tribunale di Roma è stata accompagnata dalla fissazione del termine di tre mesi per la riassunzione e dalla condanna alle spese del regolamento.
Nota della Redazione
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