Trascrizione ingiusta: competenza funzionale del giudice della domanda (Cass. civ. Sez. II n. 10226 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno per la trascrizione della domanda giudiziale rivelatasi infondata, cosiddetta trascrizione ingiusta, va proposta esclusivamente nel giudizio introdotto dalla domanda trascritta. Sussiste infatti una competenza funzionale inderogabile del giudice chiamato ad accertare l’inesistenza del diritto per cui la trascrizione è stata eseguita. Il principio opera quando la trascrizione sia stata effettuata senza la normale prudenza, ai sensi dell’art. 96, secondo comma, cod. proc. civ.; resta ferma la possibilità del separato giudizio solo per la trascrizione illegittima, cioè fuori dai casi degli artt. 2652 e 2653 cod. civ. La condanna generica pronunciata nel primo processo non estende il proprio giudicato al diverso diritto al risarcimento per l’illecito processuale, quando quel giudicato riguardi il danno da inadempimento contrattuale.

Il Fatto

La controversia trae origine da un contratto preliminare di compravendita relativo a una porzione di edificio industriale, stipulato nel 2005 tra una società promittente venditrice e il promissario acquirente. Nel 2006 il promissario convenne in giudizio la promittente per l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. e trascrisse la domanda; la venditrice propose riconvenzionale di risoluzione e risarcimento.

Nel 2015 il primo giudizio si concluse con la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento del promissario, la cancellazione della trascrizione e una condanna generica al risarcimento del danno da inadempimento, confermata in appello e passata in giudicato nel 2019. Nel 2010, con il primo processo ancora pendente, la venditrice aveva introdotto un distinto giudizio per il risarcimento dei danni da trascrizione della domanda; quel processo, sospeso e poi riassunto, si concludeva in primo grado con accoglimento parziale. La Corte d’appello, in accoglimento dell’appello incidentale del promissario, dichiarava inammissibile la domanda risarcitoria ex art. 96 cod. proc. civ., perché da proporre nel primo giudizio, e disponeva la restituzione della caparra.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denuncia la violazione dell’art. 2909 cod. civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe riesaminato un punto coperto dal giudicato: la condanna generica avrebbe già accertato la fondatezza della pretesa risarcitoria, con liquidazione rimessa a un separato giudizio, e dunque il secondo processo sarebbe legittimo.

La Corte ritiene il motivo infondato. Richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che la domanda ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. per la trascrizione di domanda trascrivibile ma eseguita senza la normale prudenza e rivelatasi infondata deve essere proposta nel solo giudizio introdotto da quella domanda, per la competenza funzionale inderogabile del giudice che accerta l’inesistenza del diritto. Il principio è stato riaffermato da Cass. SU 6597 del 2011, che ha ammesso il separato giudizio solo per la trascrizione illegittima, fuori dai casi degli artt. 2652 e 2653 cod. civ., e non per quella ingiusta.

Il giudicato invocato non vale a superare tale regola. La condanna generica del 2015, secondo la Corte, va letta alla luce della motivazione che la correla al danno «patito per effetto dell’inadempimento di controparte»: si tratta di responsabilità contrattuale e non del danno da responsabilità extracontrattuale discendente dall’illecito processuale. Tra i due diritti al risarcimento corre la differenza tra inadempimento del contratto e domanda trascritta senza prudenza ex art. 96 cod. proc. civ.

La Corte non dubita che in concreto si sia trattato di danni da trascrizione ingiusta, ma individua due condotte processuali della venditrice che conducono al rigetto. Anzitutto non si giustifica l’avvio di un processo distinto mentre era pendente quello ex art. 2932 cod. civ.: o i fatti generatori del danno erano anteriori alle preclusioni e il secondo processo le aggirava, oppure erano sopravvenuti e, proprio perciò, potevano e dovevano essere dedotti nel primo giudizio. In secondo luogo, di fronte a una motivazione che collegava la condanna generica al danno da inadempimento, la venditrice avrebbe dovuto proporre appello incidentale ex art. 112 cod. proc. civ. per far valere l’extra petizione, avendo essa domandato il risarcimento ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *