Ricorso inammissibile se censura motivazione apodittica senza dedurre il fatto decisivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10326 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle sole ipotesi di mancanza della motivazione, motivazione apparente, manifesta ed irriducibile contraddittorietà e motivazione perplessa od incomprensibile, che si convertono in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza. Al di fuori di tali ipotesi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico che abbia formato oggetto di discussione e appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia.

Il Fatto

Un dipendente di una Azienda USL, inquadrato come ausiliario specializzato di categoria A, agisce nei confronti del datore per ottenere le differenze retributive connesse allo svolgimento di mansioni superiori di operatore socio sanitario, livello economico BS del CCNL di comparto. Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda e condanna l’Azienda al pagamento delle differenze, quantificate in euro 18.753,12, oltre accessori.

La Corte di Appello rigetta il gravame dell’Azienda, ricostruendo le declaratorie contrattuali e valorizzando le risultanze istruttorie, dalle quali era emerso lo svolgimento di compiti non differenziatisi da quelli degli altri operatori socio sanitari. L’Azienda propone quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione delle norme contrattuali e l’apoditticità della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la censura incentrata sull’asserita scarna, insufficiente e apodittica motivazione con cui il giudice di appello avrebbe accertato le mansioni superiori. Rileva anzitutto che il motivo è costruito come attacco alla insufficienza e contraddittorietà della motivazione, categoria ormai estranea al perimetro del controllo di legittimità.

Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato sulla motivazione è limitato alla verifica del minimo costituzionale imposto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Le sole ipotesi rilevanti sono la mancanza della motivazione, la motivazione apparente, la manifesta ed irriducibile contraddittorietà e la motivazione perplessa od incomprensibile. Queste fattispecie si convertono in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e determinano nullità della sentenza.

Al di fuori di tali casi, il vizio di motivazione è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico, oggetto di discussione e decisivo. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. 1 n. 7090 del 2022, Cass. Sez. 6-3 n. 22598 del 2018 e Cass. Sez. 3 n. 23940 del 2017.

Nel caso concreto, la motivazione apodittica non è configurabile. La Corte territoriale ha sintetizzato i motivi proposti, ha richiamato le declaratorie contrattuali, ha dato atto delle risultanze istruttorie e ha indicato le mansioni svolte in ambiente ospedaliero, rapportandole alle declaratorie. Ha escluso l’erronea valutazione del materiale probatorio e ha valorizzato il carattere sanitario dei compiti, non differenziatisi da quelli degli altri operatori. Compiti, dunque, diversi da quelli propri della qualifica di inquadramento, di carattere meramente manuale.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. La Corte condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dà atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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