Posizione organizzativa nel pubblico impiego: il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nella graduazione delle funzioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15432 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia di incarico può essere sindacata dal giudice unicamente sotto il profilo del rispetto delle regole procedimentali cui l’esercizio del potere è subordinato, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede, che implicano il divieto di intenti discriminatori o ritorsivi e di motivazioni non ragionevoli. In tali ipotesi, il dipendente può esercitare l’azione di esatto adempimento per ottenere la ripetizione della procedura valutativa o domandare il risarcimento del danno, non potendo il giudice sostituirsi al datore di lavoro nella formulazione del giudizio mediante l’attribuzione del punteggio o dell’importo negato, salva l’ipotesi di punteggi fissi predeterminati.
Il Fatto
La lavoratrice, dipendente del Comune, aveva ottenuto dal Tribunale il riconoscimento del diritto a una retribuzione di posizione annuale più elevata, pari a quella originariamente stabilita con delibera di Giunta del 2000, prima della creazione e del successivo soppressione dell’Ufficio di Staff del Sindaco, con redistribuzione delle funzioni a un diverso settore.
Il giudice di primo grado aveva disapplicato la successiva delibera di graduazione delle funzioni del 2011, ritenendola illegittima e non conforme ai canoni di correttezza e buona fede. La Corte d’appello, riformando la sentenza, aveva invece rigettato la domanda, ritenendo che la concreta individuazione della voce retributiva richiedesse attività riservata all’amministrazione. Avverso tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la controversia, avendo ad oggetto atti di gestione del rapporto di lavoro, fosse devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, con potere di disapplicare gli atti amministrativi presupposti illegittimi.
La Corte ha dichiarato il motivo infondato, richiamando il principio per cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, la graduazione della retribuzione di posizione può essere sindacata dal giudice solo sotto il profilo del rispetto delle regole procedimentali e degli obblighi di correttezza e buona fede. In tali casi il dipendente può ottenere la ripetizione della procedura valutativa o il risarcimento, ma non la diretta attribuzione dell’importo, non potendo il giudice sostituirsi all’amministrazione, salvo che quest’ultima abbia previsto punteggi fissi per titoli oggettivamente predeterminati.
Nella specie, la ricorrente aveva chiesto direttamente la somma in relazione a una graduazione pregressa e superata da due successive riorganizzazioni, senza domandare la ripetizione della procedura né il risarcimento del danno.
Il secondo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è stato dichiarato inammissibile, vertendo su una asserita errata valutazione giuridica del materiale istruttorio e sulla richiesta di una nuova e diversa valutazione delle risultanze probatorie, non riconducibile al paradigma normativo del vizio di motivazione come novellato.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e alla rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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