Accertamento induttivo e costi forfettari: principio di capacità contributiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 12527 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo del reddito, sia con il metodo analitico-induttivo sia con il metodo induttivo puro, la ricostruzione presuntiva deve tenere conto dei costi sostenuti per la produzione del reddito non dichiarato, determinati anche in misura forfettaria, in ossequio al principio di capacità contributiva. L’amministrazione finanziaria è onerata di determinare induttivamente non solo i ricavi ma anche i corrispondenti costi, riconoscendo al contribuente imprenditore o lavoratore autonomo, in ogni caso di presunzione di ricavi occulti, la possibilità di opporre la prova presuntiva contraria dell’incidenza percentuale forfettaria degli stessi, in deroga alla previsione generale dell’art. 109 t.u.i.r. secondo cui i costi non risultanti dal conto economico sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi.

Il Fatto

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente, titolare di un’impresa individuale dedita al commercio di motocicli e ciclomotori, per l’anno d’imposta 2007. L’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, aveva rettificato il reddito d’impresa, desumendo l’esistenza di ricavi non dichiarati dalla discordanza tra le fatture registrate e le informazioni fornite dai clienti e fornitori.

A seguito del rigetto del ricorso in primo grado e dell’appello da parte della Commissione tributaria regionale, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 190, legge n. 197/2022, senza poi dare seguito all’iniziativa.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, pronunciandosi su questioni di rilevante interesse. Con riferimento al primo motivo, relativo alla mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti c.d. “a tavolino”, ha confermato l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite (n. 24823 del 2015 e n. 18184 del 2013), evidenziando che l’obbligo ha valenza generalizzata solo per i tributi armonizzati, come l’IVA, purché il contribuente dimostri quali elementi avrebbe potuto far valere (c.d. prova di resistenza). Per i tributi non armonizzati, come le imposte dirette, l’obbligo sussiste solo nelle ipotesi specificamente previste, non essendo generalizzabile agli accertamenti a tavolino.

Il quarto motivo, incentrato sulla mancata deduzione dei costi, è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha richiamato i principi espressi dalla Corte cost. n. 10 del 2023 e la giurisprudenza successiva (Cass. n. 16168 del 2025), affermando che la ricostruzione presuntiva del reddito non può prescindere dal riconoscimento dei costi sostenuti per produrre i ricavi accertati. La stessa amministrazione è tenuta a determinarli anche in via forfettaria, sulla base di presunzioni contrarie, in deroga alla regola della certezza e precisione di cui all’art. 109 t.u.i.r.

La sentenza impugnata è stata cassata in quanto la CTR aveva ritenuto legittima la tassazione del reddito lordo, senza considerare la necessità di riconoscere una deduzione percentuale forfettaria dei costi. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte per la rideterminazione del reddito imponibile. Il secondo, terzo e quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili: il primo per la preclusione derivante dalla doppia conforme di cui all’art. 348-ter c.p.c., il secondo per la confusa sovrapposizione di censure eterogenee ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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