No al ricalcolo automatico della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10325 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione di posizione dei dirigenti pubblici presuppone un provvedimento di graduazione delle funzioni adottato dall’amministrazione secondo i parametri contrattuali; essa remunera la posizione organizzativa in astratto ed ex ante e non può essere ricalcolata, a titolo di differenze retributive, in ragione delle funzioni in concreto svolte, né della loro maggiore complessità. La retribuzione di risultato ha giustificazione autonoma ed è correlata al raggiungimento di obiettivi determinati preventivamente: in difetto di assegnazione, essa non è dovuta come differenza retributiva. La mancata graduazione o la mancata individuazione degli obiettivi può integrare inadempimento dell’ente e fondare il solo risarcimento del danno da perdita di chance, purché ritualmente domandato e provato, anche per presunzioni.
Il Fatto
Un architetto, assunto a tempo indeterminato dal 2013 con incarico dirigenziale alle dipendenze di un comune, agiva in giudizio per ottenere il ricalcolo della retribuzione di posizione, il pagamento della retribuzione di risultato e la retribuzione di un mese del 2011. Domandava inoltre le differenze retributive e di TFR per il mancato rispetto dei minimi tabellari e gli incentivi per opere pubbliche.
Il Tribunale di Livorno respingeva le domande principali e accoglieva solo quelle relative ai minimi tabellari, per un periodo determinato, e agli incentivi OO.PP., per un importo limitato. La Corte di Appello di Firenze rigettava l’appello principale sulla retribuzione di posizione e di risultato, lo dichiarava inammissibile per le residue domande, accoglieva in parte l’appello incidentale dell’ente e rigettava quello dello stesso ente sugli incentivi. La dirigente ricorreva per cassazione con tre motivi; il comune resisteva e proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte richiama l’art. 24 d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 39 CCNL Dirigenti Regioni e Autonomie Locali 10.4.1996. La norma contrattuale subordina la determinazione della retribuzione di posizione a un provvedimento di graduazione delle funzioni, basato sulla collocazione nella struttura, sulla complessità organizzativa e sulle responsabilità gestionali. La ricorrente invocava l’aumento della retribuzione percepita per le funzioni aggiuntive, senza allegare alcun atto di graduazione né proporre domanda risarcitoria. La Corte ribadisce che il pregiudizio da perdita di chance conseguente all’inottemperanza dell’ente può essere liquidato equitativamente, ma solo se il dipendente allega e prova, anche per presunzioni, la plausibile occasione perduta e il nesso causale.
Sul secondo motivo, relativo alla retribuzione di risultato, la Corte conferma che l’attribuzione dell’indennità presuppone l’assegnazione preventiva degli obiettivi. Richiama il principio per cui la mancata determinazione degli obiettivi può generare responsabilità dell’amministrazione, ma il dirigente deve agire per il risarcimento del danno, non per il pagamento della differenza retributiva. Il giudice ordinario non può sostituirsi all’organo deputato alla verifica dei risultati; residua il danno da perdita di chance, dimostrabile per presunzioni e liquidabile in via equitativa.
Sul terzo motivo, la Corte dichiara inammissibile la censura sulla mancata contestazione dei conteggi relativi ai minimi tabellari. Il motivo non si confronta con il decisum e sollecita una rilettura dei conteggi, non consentita in sede di legittimità. Il principio di non contestazione rileva solo se le allegazioni sono sufficientemente specifiche e spetta al giudice del merito apprezzarne l’esistenza e il valore.
Il ricorso incidentale dell’ente, infine, è dichiarato inammissibile: lamenta l’erronea lettura del materiale istruttorio e sollecita un giudizio di merito, senza indicare gli atti in cui la questione sarebbe stata dedotta. La Corte richiama il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Nota della Redazione
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