Retribuzione di risultato subordinata alle procedure e alle risorse disponibili (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21144 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione di risultato non costituisce una voce automatica della retribuzione, ma resta subordinata, per ciascun dirigente, a specifiche determinazioni annuali, volte a vagliare la presenza in concreto dei relativi presupposti, e da effettuarsi solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno, oltre che al rispetto dei limiti delle risorse disponibili e della capacità di spesa dell’Amministrazione interessata. La disponibilità delle risorse viene definita a monte in sede di accordo sindacale all’esito delle valutazioni discrezionali e a tali criteri la P.A. è tenuta ad uniformarsi. Non sussistono diritti quesiti in ordine all’entità della indennità di risultato, sicché non configura alcun vulnus la riduzione della stessa a fronte dell’accertamento in sede sindacale dell’indisponibilità delle risorse.
Il Fatto
Un dipendente della Regione Lazio otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 1.600,00 a titolo di indennità di risultato per l’anno 2013. Il Tribunale di Roma, su opposizione dell’Amministrazione, revocava il decreto, ma la Corte d’Appello di Roma riformava la sentenza, ritenendo il credito certo, liquido ed esigibile. La Corte territoriale evidenziava che l’integrazione all’Accordo di contrattazione decentrata del 5.2.2014, sottoscritta in data 16.4.2014, non aveva modificato il regime dell’indennità introdotto dall’Accordo di concertazione del 6.10.2010, ma si era limitata a dare atto dell’insufficienza delle risorse, prevedendo una moratoria.
La Regione Lazio proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, deducendo la violazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, sostenendo che gli accordi del 2014 avevano superato il precedente accordo di concertazione e disposto la riduzione percentuale della retribuzione di risultato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, richiamandosi al precedente in termini di cui a Cass. n. 19692/2024. Ha chiarito che la retribuzione di risultato, non correlata al solo svolgimento della funzione dirigenziale, presuppone l’instaurazione di una procedura che richiede la previa fissazione di specifici obiettivi e la successiva verifica del relativo grado di realizzazione, essendo finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti.
La determinazione dell’indennità di risultato è affidata alle procedure stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Al pari della retribuzione di posizione, essa non è una voce automatica ma resta subordinata, per ciascun dirigente, a specifiche determinazioni annuali, alla definizione degli obiettivi, alle valutazioni degli organi di controllo interno, nonché al rispetto dei limiti delle risorse disponibili e della capacità di spesa dell’Amministrazione (cfr. Cass. n. 21166/2019, Cass. n. 20065/2016, Cass. n. 5679/2022 e Cass. n. 14672/2022).
La disponibilità delle risorse è definita a monte in sede di accordo sindacale all’esito di valutazioni discrezionali, e a tali criteri la P.A. è tenuta ad uniformarsi, senza che possa configurarsi alcun profilo di colpa. Inoltre, non può configurarsi alcun vulnus nella riduzione dell’entità della indennità di risultato a fronte dell’accertamento in sede sindacale dell’indisponibilità delle risorse, in quanto non sussistono diritti quesiti. L’impegno a reperire i fondi, in quel momento insussistenti, non genera un obbligo retributivo, ma la sua inosservanza avrebbe al più legittimato un’azione risarcitoria, non proposta in sede.
La Corte ha quindi ritenuto la sentenza impugnata non conforme a tali principi, in quanto, pur avendo accertato che le risorse non avevano consentito di erogare la retribuzione di risultato per l’anno 2013, ha considerato il credito certo, liquido ed esigibile. Il ricorso è stato accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese dell’intero processo sono state compensate per il diverso esito dei gradi di merito.
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Nota della Redazione
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