Dirigente medico, nessuna retribuzione per il debito orario erroneamente calcolato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5505 del 02.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dirigente medico che agisca per esatto adempimento non può ottenere alcunché in più della retribuzione mensile spettante, determinata su base mensile e in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni rese, senza correlazione con il tempo effettivamente dedicato al lavoro. Non spetta pertanto la remunerazione del lavoro eccedente le 38 ore settimanali contrattuali, quand’anche l’esubero sia derivato dall’erroneo criterio di calcolo adottato dall’azienda sanitaria per determinare il debito orario nei giorni di assenza. In tale evenienza il dirigente potrà eventualmente far valere la responsabilità risarcitoria del datore, allegando e provando un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo.

Il Fatto

Un dirigente medico in servizio presso un’azienda sanitaria ha agito davanti al giudice del lavoro per accertare l’erroneità del sistema di calcolo del debito orario giornaliero applicato dall’azienda nei giorni di ferie, festività, permessi e assenze similari. Nei giorni di presenza il turno era quantificato in 6 ore e 20 minuti al giorno, per 38 ore settimanali; nei giorni di assenza l’azienda computava invece solo 6 ore, generando un debito residuo di 20 minuti e l’onere di prestazioni ulteriori per il recupero dell’orario settimanale.

Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda, condannando l’azienda al pagamento delle differenze retributive per il periodo indicato. La Corte territoriale ha confermato, escludendo la qualificazione come lavoro straordinario e ravvisando un debito orario in realtà inesistente. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione; il dirigente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e la ritiene infondata. Il principio di specificità, osserva il Collegio, va modulato secondo criteri di sinteticità e chiarezza, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, causa Succi e altri c. Italia, così da contemperare la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità con la certezza del diritto, la funzione nomofilattica e il diritto di accesso a un organo giudiziario. Il requisito richiede un’esposizione che consenta alla Corte una cognizione chiara e completa del fatto sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti, secondo Sez. U. n. 30754 del 2018. Nel caso di specie il ricorso rispetta tali canoni.

Nel merito, il ricorso è fondato. La Corte richiama, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., il precedente Cass. n. 20796/2024, che ha enunciato il principio della natura omnicomprensiva della retribuzione mensile del dirigente medico, non correlata al tempo effettivo di lavoro. Ne deriva che il dirigente non ha diritto a compensi per il lavoro eccedente l’orario contrattuale, pur se dipeso dall’erroneo computo del debito orario minimo.

Il Collegio precisa che eventuali rimedi restano esperibili sul piano risarcitorio, ove sia allegato e provato un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo, anche tramite presunzioni semplici. Nel caso concreto, tuttavia, la domanda mirava solo al pagamento di differenze retributive per prestazioni asseritamente rese in esubero, circostanza peraltro smentita dall’avvenuto pagamento delle 38 ore settimanali. Non emergono allegazioni su mancati riposi o insorgenza di stress e usura psicofisica.

La Corte distingue così le ipotesi di superamento dei limiti di tollerabilità oraria, per le quali non sono esclusi la responsabilità datoriale e gli effetti dissuasivi, in relazione all’art. 2087 cod. civ. e ai diritti costituzionalmente garantiti alla salute e alla dignità del lavoro, dalle fattispecie di mero svolgimento di un numero maggiore di ore. La sentenza impugnata, che ha riconosciuto le differenze retributive, non è conforme a tali principi e va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., la causa è decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria e la compensazione delle spese dell’intero processo, in considerazione della recente giurisprudenza di legittimità in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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