L’omessa notifica dell’appello incidentale nel rito del lavoro ne determina l’improcedibilità senza possibilità di rinnovazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6473 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, l’appello incidentale tempestivamente proposto nei termini di legge ma mai notificato è improcedibile, poiché la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non è affatto avvenuta. In tale ipotesi, non è consentito al giudice assegnare all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost..
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce aveva rigettato l’appello proposto dal Comune avverso la sentenza di primo grado che lo condannava al pagamento di differenze retributive in favore del lavoratore. Il giudice territoriale aveva inoltre dichiarato improcedibile l’appello incidentale proposto dal lavoratore, volto a ottenere il risarcimento per il danno contributivo-previdenziale e per le ferie non godute.
Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’erronea applicazione dell’art. 436, comma 3, c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non aveva concesso un termine per la rinnovazione della notifica dell’appello incidentale, ritenuto tardivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale si censurava la declaratoria di improcedibilità dell’appello incidentale, deducendo che la sanzione non potesse essere pronunciata se l’atto era stato depositato tempestivamente ma notificato solo in un momento successivo alla scadenza del termine ex art. 436, comma 3, c.p.c. La Corte ha chiarito che tale principio vale esclusivamente per l’ipotesi di notificazione tardiva dell’atto, non già per quella di omessa notificazione.
Secondo l’orientamento consolidato, richiamato dall’ordinanza n. 23159 del 2024, laddove l’appello incidentale non sia stato proprio notificato, si versa in una fattispecie differente, nella quale non è possibile alcuna rinnovazione. In tal caso, trova applicazione il principio per cui l’appello è improcedibile, non essendo consentito al giudice di assegnare un termine per la nuova notifica, in virtù del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.
La Corte ha precisato che tale improcedibilità è rilevabile d’ufficio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, e non può essere sanata da una notifica effettuata di propria iniziativa dall’appellante dopo l’udienza di discussione. Non rileva nemmeno la condotta della controparte che non abbia contestato la tardività della notifica, poiché l’improcedibilità dell’appello non è un’eccezione in senso proprio ma una condizione dell’azione.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, non essendo configurabile la soccombenza del lavoratore rispetto a una sentenza che aveva integralmente rigettato l’appello del Comune, e difettando pertanto l’interesse al giudizio di legittimità. Il terzo motivo, relativo alla compensazione delle spese, è stato ritenuto inammissibile perché prospettava un vizio solo eventuale, dipendente dall’erronea declaratoria di improcedibilità dell’appello incidentale, rivelatasi invece corretta.
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Nota della Redazione
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