Prova presuntiva dell’operazione oggettivamente inesistente e limiti del controllo di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 10343 del 19.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, incombe all’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la fittizietà dell’operazione anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 cod. civ.; grava poi sul contribuente la prova contraria rigorosa dell’effettiva esistenza della prestazione. Tale prova non può risolversi nella esibizione della fattura, nella regolarità formale delle scritture contabili o nella tracciabilità dei pagamenti, poiché simili elementi sono facilmente falsificabili e normalmente utilizzati per far apparire reale l’operazione fittizia. La denuncia di violazione dell’art. 2729 cod. civ. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia fondato la presunzione su fatti storici privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non quando si prospetti una diversa ricostruzione delle risultanze fattuali. Il controllo di legittimità non si estende all’apprezzamento delle prove, rimesso al giudice di merito.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società esercente l’attività di laboratori di analisi cliniche un avviso di accertamento per Ires e Irap relativi all’anno 2008, contestando la registrazione di tre fatture passive emesse da altra società in base a un accordo per l’esecuzione di analisi in service, oltre a una quarta fattura, tutte ritenute afferenti a operazioni oggettivamente inesistenti. L’Ufficio recuperava a tassazione i costi indeducibili.

Dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado e la conferma in appello, la Cassazione annullava con rinvio per vizio di motivazione. Il giudice del rinvio accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo provata per presunzioni l’inesistenza delle operazioni. La società contribuente ricorre nuovamente in cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente il secondo motivo, che investe l’utilizzabilità degli indizi posti a fondamento del giudizio presuntivo. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe valorizzato fatti oggetto di eccezione nuova, non contenuti nell’avviso di accertamento. Il motivo è infondato: il divieto di jus novorum riguarda le sole eccezioni in senso proprio, non le mere difese né le deduzioni che contestano i fatti costitutivi allegati dalla controparte. L’eccezione di extra-petizione è esclusa, perché la sentenza ha deciso sulla domanda di recupero tributario e le argomentazioni spese si fondano su risultanze di causa.

Sul primo motivo la Corte richiama la regola dell’art. 2697 cod. civ.: la violazione si configura solo se il giudice abbia attribuito l’onus probandi a una parte diversa da quella onerata, non quando abbia valutato le prove attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune. Quanto alla prova presuntiva, il giudice deve articolare il procedimento in due momenti: analisi di tutti gli indizi per scartare quelli irrilevanti, poi valutazione complessiva per verificarne la convergenza, secondo il criterio della convergenza del molteplice. La denuncia ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. è ammissibile solo se il giudice abbia affermato che la presunzione può basarsi su indizi non gravi, precisi e concordanti, non quando la critica si traduca in una diversa ricostruzione dei fatti.

La Corte conferma che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili e non ha l’obbligo di dare conto di ogni singolo dato probatorio, dovendosi reputare implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con l’iter argomentativo seguito. Applicando tali principi, la sentenza impugnata si è fatta carico di un nuovo esame degli elementi, evidenziando la mancata registrazione della scrittura privata e l’assenza di data certa, la regolamentazione dei rapporti solo in contanti, l’assenza delle ricevute rilasciate agli utenti finali e la mancata esplicitazione delle ragioni economiche dell’operazione. Tali indizi sono stati ritenuti gravi, precisi e concordanti.

La Corte esclude che il giudice del rinvio abbia ignorato il supporto ottico: ne ha dato conto nella parte espositiva, ritenendolo irrilevante. Un elenco di prestazioni, ancorché dettagliato, non ne implica l’esistenza. Quanto alla regolarità contabile e alla registrazione delle fatture in capo alla società emittente, si tratta di elementi inidonei a vincere la presunzione, poiché la regolarità formale è proprio lo strumento utilizzato per far apparire reale l’operazione fittizia. Parimenti infondato è il terzo motivo: il riferimento alla mancanza di registrazione è stato inteso non come requisito di validità del contratto, ma come indizio dell’inesistenza delle prestazioni.

Infine, sul quarto motivo, la Corte ribadisce che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di elementi istruttori; la mancata valutazione di indizi rileva solo se questi possano invalidare l’efficacia probatoria delle altre circostanze. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *