Omessa distrazione delle spese: correggibile l’errore materiale del giudice (Cass. civ. Sez. II n. 10485 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, l’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese processuali in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario integra un errore materiale emendabile con il rimedio della correzione di cui all’art. 287 cod. proc. civ. Il procuratore è legittimato a proporre in proprio l’istanza di correzione, avendo interesse diretto alla distrazione in suo favore del credito liquidato in favore del proprio assistito. Il giudice dispone di conseguenza l’annotazione della pronuncia correttiva sull’originale del provvedimento emendato. Il rimedio presuppone l’esistenza di una mera divergenza tra volontà espressa e dichiarazione, non l’omessa valutazione di una domanda.

Il Fatto

Una società ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro. Con precedente ordinanza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il difensore della parte controricorrente, già condannato al pagamento delle spese, è stato destinatario della relativa liquidazione. Nel controricorso era stata avanzata esplicita richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, ma il dispositivo dell’ordinanza non aveva dato atto di quella richiesta.

Il difensore ha quindi proposto istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ., chiedendo l’integrazione del dispositivo nella parte in cui mancava la distrazione delle spese del giudizio di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha accolto l’istanza, muovendo dall’orientamento consolidato secondo cui il rimedio della correzione di errore materiale è esperibile nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore antistatario. Il difensore è titolare di un interesse proprio e diretto alla distrazione del credito liquidato, sicché è legittimato a proporre in proprio la relativa istanza.

La Corte ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 16037 del 2010, che ha riconosciuto l’ammissibilità del rimedio correttivo proprio in questa evenienza. La divergenza tra la volontà del giudice, espressa dalla precedente statuizione sulle spese, e la sua materiale dichiarazione in dispositivo costituisce il vizio emendabile: non si tratta di rinnovare la valutazione della domanda, ma di rimediare a un deficit di estrinsecazione della pronuncia.

Il Collegio ha pertanto disposto che l’ordinanza precedentemente emessa venga corretta, aggiungendo nel dispositivo, dopo la regolazione delle spese processuali, la locuzione “con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Marcella Vangeli che ne ha fatto richiesta”. Ha inoltre ordinato che la presente ordinanza sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale del provvedimento corretto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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