Compenso dovuto per fase istruttoria nelle spese di equa riparazione (Cass. civ. Sez. II n. 10484 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento per l’equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini della liquidazione delle spese processuali al difensore compete anche il compenso per la fase istruttoria. Il relativo importo va determinato secondo i minimi tariffari applicabili in relazione allo scaglione di valore di riferimento e, quindi, facendo applicazione del DM n. 147/2022. La riconosciuta spettanza di tale voce non è esclusa né dalla semplicità della controversia, che legittima il ricorso ai minimi, né dall’esito del procedimento presupposto. Il difensore ha inoltre interesse a dolersi dell’imputazione solidale delle spese ai diversi Ministeri soltanto se la pronuncia incida sulla possibilità di conseguire una sola volta l’intero importo.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto il riconoscimento di un indennizzo per equa riparazione ex legge n. 89/2001 in relazione all’irragionevole durata di un precedente procedimento di equa riparazione, articolatosi nella fase di cognizione, in appello, avanti alla Corte di cassazione, e poi nella fase di esecuzione forzata e nel giudizio di ottemperanza. Il Giudice delegato aveva pronunciato decreto monitorio con il riconoscimento di un indennizzo di € 2.000,00; la Corte d’Appello di Perugia aveva confermato il provvedimento, respingendo l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia.
Riassunto il procedimento dopo un primo passaggio in legittimità, il giudice del rinvio aveva identificato il ritardo ingiustificato in cinque anni complessivamente, determinato l’indennizzo in € 400,00 annui e disciplinato le spese processuali facendo riferimento ai minimi tariffari per la semplicità della controversia, con esclusione della fase istruttoria perché non svolta. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; i Ministeri hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la mancata liquidazione dei compensi distinti per fasi, in modo da non consentire la verifica del rispetto dei minimi tariffari. Il motivo è infondato: la corte di merito ha indicato chiaramente i criteri seguiti, e proprio applicando i criteri enunciati dalla Corte e facendo riferimento al DM n. 147/2022 gli importi per fase risultano ricostruibili in modo univoco, con individuazione di quanto riconosciuto per ciascuna fase di ognuno dei giudizi e con rispetto dei minimi previsti.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte richiama la propria pronuncia n. 38477/2021 che, in linea con Cass. Sez. II n. 9701 del 05.04.2019, Cass. Sez. II n. 33066 del 20.12.2018 e Cass. Sez. II n. 32576 del 17.12.2018, afferma che, nel procedimento di equa riparazione, ai fini della liquidazione delle spese processuali al difensore compete anche il compenso per la fase istruttoria. È quindi dovuto il compenso per tale fase nei due gradi di merito, pari a € 496,00 per ognuno, riconoscendosi anche per la fase istruttoria il minimo tariffario in relazione allo scaglione di valore di riferimento.
Il terzo motivo, che censurava l’imputazione solidale delle spese ai due Ministeri in luogo di una condanna autonoma di ciascuno, è inammissibile. La Corte osserva che non sussisterebbero i presupposti di applicazione dell’art. 97 cod. proc. civ., perché i Ministeri non sono soggetti giuridici diversi ma diverse emanazioni dell’unico soggetto “Stato”; difetta tuttavia l’interesse della ricorrente. La pronuncia impugnata non incide in alcun modo sulla possibilità della parte vittoriosa di rivolgersi all’uno o all’altro Ministero per ottenere una sola volta l’intero pagamento del dovuto, possibilità che anzi emerge dal riferimento alla solidarietà.
In conclusione la Corte rigetta il primo motivo, dichiara inammissibile il terzo, accoglie il secondo, cassa per quanto di ragione il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, riconosce le spese processuali per la fase istruttoria del primo giudizio e del giudizio di rinvio, quantificate in € 496,00 per ciascuno, oltre oneri di legge, disponendo la distrazione delle somme a favore del difensore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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