Errore di fatto revocatorio e motivazione apparente: limiti della revocazione ex art. 391-bis c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 459 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. qualora l’erronea supposizione di un fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ., non costituisca il fondamento della decisione impugnata, ma si risolva nella mera presa d’atto di un apprezzamento fattuale compiuto dal giudice di merito e scrutinato solo ai fini della verifica del vizio di motivazione apparente. L’errore di fatto revocatorio sussiste solo quando tra il fatto erroneamente percepito e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa. Il vizio è altresì escluso quando il fatto assunto come erroneo abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata si sia pronunciata, anche implicitamente.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una complessa transazione del 2001 tra due fratelli, relativa a partecipazioni societarie e alla ratifica dell’operato di uno di essi quale amministratore di società di famiglia. A seguito di reciproche contestazioni di inadempimento, uno dei fratelli dichiarò di avvalersi della clausola risolutiva espressa e convenne in giudizio l’altro, chiedendo l’accertamento della risoluzione dell’accordo.
Dopo una prima cassazione con rinvio, e una successiva pronuncia di inammissibilità di una revocazione, la Corte d’appello di Bologna, in sede di rinvio, rigettò nuovamente l’appello. Il ricorso per cassazione avverso tale sentenza fu rigettato con ordinanza del 28 novembre 2024. Avverso quest’ultima ordinanza è stato proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., deducendo l’erronea supposizione di un fatto decisivo e non controverso: l’attribuzione all’amministratore giudiziario, ormai cessato, della decisione di proporre appello da parte di una società.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato i principi consolidati in materia di errore di fatto revocatorio. Tale vizio sussiste solo quando il fatto erroneamente percepito costituisca il fondamento esclusivo della decisione, in quanto ne rappresenta l’imprescindibile premessa logica, e quando il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata, essendo irrilevante che la questione sia stata introdotta da una parte e sia divenuta controvertibile.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso che l’ordinanza impugnata contenesse un proprio accertamento di un fatto inesistente. Il passaggio motivazionale contestato, relativo all’iniziativa dell’amministratore giudiziario di proporre appello, si limitava a recepire l’apprezzamento della realtà processuale compiuto dal giudice di rinvio. Tale enunciazione era stata formulata esclusivamente per esprimere l’infondatezza della censura di motivazione apparente prospettata in quella sede, non per affermare un fatto nuovo. L’ordinanza, pertanto, non aveva mai fatto proprio l’assunto fattuale, ma si era limitata a valutare la coerenza interna della motivazione della sentenza impugnata.
La Corte ha inoltre rilevato che l’effettiva datazione dell’assemblea della società, che aveva ratificato l’operato dell’amministratore, aveva costituito un punto controverso demandato al giudice di rinvio e da questi risolto con accertamento insindacabile in sede di legittimità. Ne consegue che la questione relativa a chi avesse proposto l’appello era divenuta irrilevante, essendo stato accertato che la ratifica era avvenuta in data antecedente alla dichiarazione di risoluzione del contratto. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto la questione della cessazione dell’amministrazione giudiziaria era circoscritta al giudizio di rinvio e non era stata oggetto di autonoma valutazione da parte della Corte.
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per aver insistito nel riproporre questioni già esaminate, con condanna accessoria in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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