Mobilità docenti di sostegno, il quinquennio si computa col preruolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10502 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mobilità scolastica, ai fini del passaggio dal posto di sostegno al posto cd. comune, il quinquennio di permanenza sul sostegno richiesto dalla disciplina di settore si computa includendo anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno, aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa, svolti durante il periodo di preruolo. L’art. 127, comma 2, d.lgs. n. 297/1994 va pertanto interpretato in armonia con la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, senza obiettiva ragione giustificatrice. La stabilità del corpo insegnante di sostegno non integra una siffatta ragione, perché l’impiego reiterato di personale non di ruolo ha anzi consentito il raggiungimento delle finalità formative in favore degli alunni disabili.
Il Fatto
La vicenda origina dalla domanda proposta da una docente di sostegno, immessa in ruolo per effetto della legge n. 107/2015, che aveva chiesto il riconoscimento del diritto a partecipare al piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per l’anno scolastico 2017/2018. La pretesa si fondava sul computo, nel quinquennio di permanenza sul sostegno, dell’insegnamento svolto su posto di sostegno prima dell’immissione in ruolo.
Il Tribunale di Potenza aveva accolto la domanda e la Corte d’Appello di Potenza, con sentenza depositata il 19.02.2019, aveva confermato la decisione. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, resistito dalla controricorrente.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 127, comma 2, d.lgs. n. 297/1994 e della clausola 4 dell’Accordo Quadro, sostenendo la non conformità a diritto della pronuncia d’appello. Secondo l’Amministrazione, la disparità di trattamento sarebbe obiettivamente giustificata dalla necessaria stabilità del corpo insegnante di sostegno, le cui conoscenze specialistiche sarebbero le sole atte a garantire l’integrazione degli alunni disabili e il loro diritto allo studio.
La Corte ritiene il motivo infondato, richiamando il proprio orientamento (Cass. n. 32632 del 23.11.2023) secondo cui il disposto normativo che subordina il transito al servizio prestato su posto di sostegno per almeno cinque anni va inteso nel senso che il quinquennio si compie computando in esso anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno svolti durante il preruolo, in armonia con la clausola 4 dell’Accordo Quadro.
La giurisprudenza d’appello aveva già escluso che potesse costituire obiettiva ragione giustificatrice la stabilità funzionale al conseguimento delle finalità formative in favore di persone svantaggiate. Il ragionamento si fonda sul rilievo che proprio l’impiego di personale non di ruolo, assunto reiteratamente a termine, ha consentito il raggiungimento di dette finalità, con la conseguenza che la diversità di trattamento tra docenti a termine e docenti di ruolo resta priva di giustificazione oggettiva.
Il ricorso è dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con condanna dell’Amministrazione al pagamento in favore del difensore antistatario. La Corte esclude, infine, la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché la norma non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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