NASpI e lavoro intermittente senza disponibilità: la decadenza si calcola sui giorni di lavoro effettivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6141 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di NASpI, la decadenza dalla prestazione prevista dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 22/2015 per l’ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata eccedente i sei mesi non opera se il nuovo rapporto abbia avuto, in concreto, durata inferiore a sei mesi, nonostante quella maggiore contrattualmente stabilita. La valutazione deve essere effettuata ex post, tenendo conto delle concrete modalità attuative del rapporto e non della durata formale del contratto. Tale principio si applica a maggior ragione al lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, la cui caratteristica è la discontinuità della prestazione.
Il Fatto
Un lavoratore aveva percepito l’indennità di disoccupazione NASpI per l’anno 2018, durante il quale aveva prestato attività lavorativa con plurimi contratti di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità. I singoli contratti, stipulati senza soluzione di continuità, avevano una durata complessiva superiore a sei mesi, ma le giornate effettivamente lavorate erano inferiori a tale soglia.
L’Inps aveva avviato il recupero delle somme erogate, ritenendo applicabile la decadenza prevista dall’art. 9 d.lgs. n. 22/2015. Il lavoratore aveva invece agito in giudizio per far accertare l’irripetibilità delle somme. Sia il Tribunale che la Corte d’appello di Trento avevano accolto la domanda del lavoratore, escludendo la decadenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel decidere il ricorso dell’Inps, ha innanzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente, precisando che la questione è di puro diritto, non implicando alcuna rivalutazione dei fatti, che risultano pacifici.
Nel merito, la Corte ha richiamato il precedente di Cass. n. 19638/2025, che ha chiarito come, ai fini della decadenza dalla NASpI, non rilevi la durata del rapporto prestabilita nel contratto ma quella effettiva, da valutarsi ex post. La Corte ha quindi confermato che la decadenza non opera se il rapporto ha avuto, in concreto, durata inferiore a sei mesi.
La Corte ha ritenuto che tale principio valga “a maggior ragione” per i rapporti di lavoro intermittente, proprio in ragione della discontinuità della prestazione che li caratterizza. L’interpretazione è supportata dal dato letterale dell’art. 9 d.lgs. n. 22/2015, che fa salvo “il caso in cui la durata del rapporto non sia superiore a sei mesi”: la scelta lessicale valorizza la necessità di conteggiare i soli periodi di effettivo lavoro, rendendo irrilevante la mera durata formale del contratto.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese di lite attesa la novità della questione. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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