La revoca del nulla osta per mancata asseverazione del datore di lavoro è legittima anche dopo l’ingresso del lavoratore (TAR Lombardia n. 4112 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato ai sensi del decreto flussi è legittima non solo nelle ipotesi impeditive di cui agli artt. 22 e 24 del D.Lgs. n. 286/1998, ma anche in tutti i casi in cui difettino i requisiti prescritti dalla normativa per l’ingresso del lavoratore straniero, tra cui la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, comprovata da apposita asseverazione ai sensi dell’art. 44 del D.L. n. 73/2022. Tale carenza documentale, imputabile al datore di lavoro, non preclude la revoca anche dopo il regolare ingresso del lavoratore in Italia. In presenza di un atto amministrativo plurimotivato, qualora una delle autonome ragioni poste a fondamento del provvedimento non sia stata contestata in ricorso e risulti legittima, il provvedimento è comunque sorretto, con conseguente rigetto dell’intero ricorso.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, otteneva un nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito delle quote del decreto flussi per l’anno 2024, su istanza di una società datrice di lavoro, facendo regolare ingresso in Italia. La società, tuttavia, veniva posta in liquidazione volontaria prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno, non completando la procedura di assunzione. L’amministrazione revocava quindi il nulla osta, ritenendo determinante la mancata stipula del contratto di soggiorno. Dopo l’ordinanza cautelare che disponeva un motivato riesame, la Prefettura confermava la revoca, precisando che la procedura non era stata completata per la mancata produzione dell’asseverazione attestante la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, adempimento imprescindibile ai fini istruttori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato dapprima l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto il nuovo provvedimento di revoca adottato in esecuzione dell’ordine di riesame costituisce l’atto da cui discende attualmente la lesione alla sfera giuridica della ricorrente, superando e sostituendo integralmente l’atto originario.
Nel merito del ricorso per motivi aggiunti, il Tribunale ha respinto le censure, valorizzando la specifica ragione posta dall’amministrazione a fondamento del secondo provvedimento di revoca: la mancata produzione, da parte del datore di lavoro, dell’asseverazione circa la congruità dei requisiti economici. L’art. 44 del D.L. n. 73/2022 impone infatti al datore di lavoro di depositare tale asseverazione unitamente alla richiesta di assunzione, quale adempimento essenziale ai fini istruttori.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il difetto di legittima asseverazione costituisce una carenza documentale idonea a legittimare la revoca del nulla osta ai sensi dell’art. 42, comma 2, D.L. n. 73/2022, non limitata alle sole situazioni impeditive di cui agli artt. 22 e 24 del D.Lgs. n. 286/1998.
Quanto all’interesse del lavoratore, il Tribunale ha osservato che la ricorrente non ha fornito alcuna prova dell’effettiva trasmissione dell’asseverazione da parte della società, che peraltro era stata repentinamente posta in liquidazione. Poiché questa autonoma motivazione non è stata specificamente contestata nei motivi aggiunti, il provvedimento è divenuto definitivo sul punto, rendendo superfluo l’esame delle ulteriori censure, in applicazione del principio per cui, in presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una delle ragioni a sostegno del provvedimento per condurre al rigetto del ricorso.
Nota della Redazione
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