Prescrizione decennale dei crediti erariali e omessa pronuncia sull’eccezione (Cass. civ. Sez. V n. 10624 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
I crediti erariali derivanti da una cartella di pagamento non opposta nei termini si prescrivono nel termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. La mancata impugnazione della cartella produce soltanto l’irretrattabilità sostanziale del credito, ma non la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale, che presuppone un titolo giudiziale divenuto definitivo. La cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Il giudice di merito che ometta di pronunciare sull’eccezione di prescrizione ritualmente proposta incorre in nullità della sentenza per omessa pronuncia. Ai fini della prova del perfezionamento della notifica della cartella è sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica. Per la notifica eseguita ex art. 140 cod. proc. civ. il giudice deve verificare lo svolgimento puntuale di tutti gli adempimenti previsti dalla norma.

Il Fatto

La contribuente impugnava dinanzi alla C.t.p. di Caltanissetta il preavviso di fermo amministrativo notificatole il 25 maggio 2011 su due beni mobili registrati, a garanzia di un debito complessivo di 3.286,92 euro riferito a undici cartelle di pagamento. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, confermando la legittimità del preavviso per tre cartelle. L’appello della contribuente era rigettato dalla C.t.r. della Sicilia con sentenza depositata l’11 aprile 2016.

La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a otto motivi, lamentando in particolare l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione relativa a una cartella notificata il 15 maggio 2001, nonché il difetto di prova della notifica di altre cartelle. L’agente della riscossione resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono fondati. La Corte rileva che la questione della prescrizione della cartella notificata il 15 maggio 2001 è totalmente obliterata nella sentenza impugnata, pur essendo stato dimostrato, in ossequio al principio di autosufficienza, che l’eccezione era stata proposta in entrambi i gradi di merito. Costituisce dato pacifico che il preavviso di fermo, quale primo atto interruttivo, è stato notificato il 25 maggio 2011, oltre il termine decennale.

Sul piano sostanziale la Corte richiama le Sezioni Unite n. 11676 del 2024, secondo cui la mancata impugnazione della cartella nel termine di decadenza produce soltanto l’irretrattabilità del credito, ma non la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale dell’art. 2935 cod. civ., che si applica solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo. Il credito erariale da accertamento definitivo è soggetto all’art. 2946 cod. civ. e non al termine quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., poiché la prescrizione tributaria, per l’autonomia dei singoli periodi d’imposta, non è prestazione periodica.

Il quarto e il sesto motivo sono infondati. La Corte ribadisce l’orientamento secondo cui, in tema di notifica della cartella ex art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, è sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relazione di notifica, non essendo necessari l’originale o la copia autentica. Richiama altresì Cass. n. 17011 del 2022, secondo cui non è configurabile vizio di omessa pronuncia o motivazione quando la pretesa non esaminata non risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della decisione.

Il quinto motivo è fondato: per una cartella notificata ex art. 140 cod. proc. civ., la C.t.r. non ha valutato la validità della notifica con disamina puntuale di tutti gli adempimenti previsti, limitandosi a escludere con motivazione tautologica la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. Il settimo motivo è inammissibile, risolvendosi nella richiesta di una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Ne consegue l’assorbimento dell’ottavo motivo, relativo alle spese, e la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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