Revocazione per nuove prove testimoniali: documento non precostituito e inammissibilità del rimedio (Cass. civ. Sez. 5 n. 178 del 03.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ipotesi di revocazione straordinaria prevista dall’art. 395, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. richiede che il documento decisivo, non prodotto per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, sia precostituito rispetto alla sentenza oggetto di impugnazione. I verbali di prove testimoniali acquisiti in un altro procedimento successivamente al passaggio in giudicato della sentenza impugnata, anche se riferibili ai medesimi fatti oggetto di accertamento del giudice tributario, costituiscono prove atipiche e post-costituite, non qualificabili come documenti rinvenuti dopo la sentenza; la loro produzione non giustifica la revocazione, che deve essere dichiarata inammissibile. Il vizio relativo alla proponibilità del ricorso per revocazione integra un vizio qualificato, afferente alla potestas iudicandi, rilevabile d’ufficio nei gradi successivi.
Il Fatto
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia accoglieva il ricorso per revocazione proposto dalla società contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva confermato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007. Il giudice regionale fondava la decisione sulle nuove dichiarazioni testimoniali rese nell’ambito di un procedimento penale, conclusosi con sentenza del Tribunale depositata nel 2023, ritenendo superate le presunzioni alla base dell’atto impugnato.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 395, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che le dichiarazioni testimoniali non integravano i presupposti per la revocazione, non essendo documenti preesistenti al giudizio tributario né decisivi. Con il secondo e terzo motivo lamentava, rispettivamente, la violazione delle norme sul divieto di prova testimoniale nel processo tributario e il vizio di motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo i restanti. In via preliminare, ha escluso l’inammissibilità del motivo, rilevando che la censura attiene a un error in iuris sulla disciplina della revocazione e non involge apprezzamenti di fatto. Il vizio concernente la proponibilità del ricorso per revocazione è stato qualificato come vizio “fondante”, che ridonda nel difetto di potestas iudicandi e che, come affermato dalle Sezioni Unite n. 24172 del 2025, è rilevabile d’ufficio nei gradi successivi a quello in cui si è manifestato.
Nel merito, la Corte ha richiamato la natura eccezionale e tassativa delle ipotesi di revocazione. L’art. 395, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. contempla l’ipotesi del ritrovamento di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario.
Richiamando il precedente di Cass. n. 28126 del 2023, la Corte ha precisato che il documento contenente una dichiarazione testimoniale formato in epoca successiva alla decisione non integra il presupposto della revocazione: la norma esige che la prova sia necessariamente precostituita alla sentenza impugnata, qualità che non può riconoscersi al dato informativo rimasto impresso nella memoria del dichiarante senza estrinsecarsi in forma esteriormente percepibile anteriormente alla decisione.
I verbali di prove testimoniali rese in altro procedimento costituiscono quindi prove atipiche e post-costituite, insuscettibili di fondare il rimedio straordinario. La Corte ha infine chiarito che l’art. 21-bis, d.lgs. n. 74/2000, introdotto dal d.lgs. n. 87/2024, riguarda l’efficacia del giudicato penale formatosi prima della pronuncia tributaria, ipotesi differente da quella in esame. La sentenza è stata cassata senza rinvio ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ., con condanna alle spese della società contribuente.
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Nota della Redazione
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