Estratto di ruolo non impugnabile senza pregiudizio qualificato (Cass. civ. Sez. V n. 8831 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assumono invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio riconducibile a una delle fattispecie tipizzate dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021. L’interesse ad agire ha natura dinamica e la norma sopravvenuta si applica anche ai processi pendenti, ma lo specifico interesse deve essere allegato e tempestivamente dimostrato dalla parte. In difetto, il ricorso originario è inammissibile.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso gli estratti di ruolo relativi a quindici cartelle di pagamento, emesse per maggiori IRPEF, IVA e IRAP riferite a diversi anni di imposta. Deducerà l’autonoma impugnabilità degli estratti per l’omessa e irrituale notifica delle cartelle prodromiche, eccependo altresì la prescrizione e la mancata sottoscrizione degli avvisi di accertamento.

Costituitasi l’Agente della riscossione, la CTP dichiarava inammissibile il ricorso perché tardivo, rilevata la rituale notifica delle cartelle. La Commissione tributaria regionale del Molise accoglieva parzialmente il gravame: dichiarava la cessazione della materia del contendere per cinque cartelle, l’irritualità della notifica di tre e la prescrizione di altre tre, confermando la validità delle residue quattro. L’Agente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il contribuente è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il tema dell’oggetto del giudizio, costituito dall’impugnazione dei ruoli e degli atti presupposti non notificati. Il legislatore, con l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, ha novellato l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, introducendo il comma 4-bis, poi modificato dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 110 del 2024 a decorrere dall’8 agosto 2024.

La norma stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che ruolo e cartella invalidamente notificati sono direttamente impugnabili solo se il debitore dimostri un pregiudizio riconducibile a una delle ipotesi elencate: contratti pubblici; riscossione di somme dovute da soggetti pubblici; perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; procedure del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; operazioni di finanziamento presso soggetti autorizzati; cessione d’azienda.

Il Collegio richiama quindi i principi affermati da Cass., Sez. U., n. 26283 del 06.09.2022. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la disciplina si applica ai processi pendenti, poiché specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1, sono state dichiarate manifestamente infondate.

Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che la disposizione seleziona specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella genera di per sé il bisogno di tutela, plasmando l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, che può assumere diversa configurazione anche per norma sopravvenuta fino al momento della decisione. Nei processi pendenti lo specifico interesse deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, mediante tempestivo ricorso alla rimessione in termini, e nel grado di legittimità mediante deposito documentale ex art. 372 cod. proc. civ., oppure fino all’udienza o all’adunanza camerale, o ancora nel giudizio di rinvio qualora occorrano accertamenti di fatto.

Nel caso di specie, la ricorrenza di uno degli elementi specificativi dell’interesse ad agire non risulta dagli atti, né alcunché ha dedotto il contribuente. La Corte cassa quindi la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario. La sopravvenienza normativa e l’arresto delle Sezioni Unite giustificano l’integrale compensazione delle spese dei gradi di merito e di legittimità.

Nota della Redazione

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