Prededucibilità del credito da convenzione di lottizzazione e nesso di funzionalità (Cass. civ. Sez. I n. 10627 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della prededucibilità del credito, ai sensi dell’art. 111 L.F., richiede l’accertamento del nesso di funzionalità tra l’obbligazione da cui il credito è sorto e gli scopi della procedura concorsuale. Tale accertamento prescinde del tutto dalla circostanza che l’evoluzione fallimentare della società fosse o meno prospettabile al momento dell’assunzione dell’obbligazione. Ciò che rileva, secondo il parametro delle Sezioni Unite n. 42093/2021, è se la prestazione, anche anteriore all’apertura della procedura, sia stata funzionale alle finalità della medesima, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa.

Il Fatto

Un Comune aveva proposto ricorso ex art. 98 L.F. per l’ammissione al passivo di un fallimento. Il credito vantato, pari a € 105.975,60, corrispondeva al controvalore delle opere di urbanizzazione rimaste incompiute, che la società fallita si era obbligata a eseguire in forza di una convenzione di lottizzazione del 1996, sottoscritta in attuazione di un piano esecutivo.

Il Tribunale aveva ammesso il Comune in via chirografaria, rigettando la richiesta di prededuzione. Il giudice di merito aveva motivato il diniego rilevando che si trattava di obbligazioni assunte nel 1996, in un contesto in cui l’evoluzione fallimentare della società non era prospettabile, e che quindi difettava il nesso di strumentalità tra assunzione dell’obbligazione e procedura concorsuale. Avverso tale decreto il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 L.F., sostenendo che l’esecuzione delle opere di urbanizzazione si pone in rapporto di stretta correlazione causale con la potenzialità edificatoria dell’area di proprietà del privato, che ne accresce sensibilmente il valore di mercato. Nel caso concreto, la società aveva beneficiato del mutamento di destinazione urbanistica, realizzando il progetto edilizio e alienando alcune unità a terzi prima del fallimento. La curatela disponeva ancora di lotti edificabili vendibili a prezzo superiore, con beneficio per la massa dei creditori.

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. L’impostazione del giudice di merito è giuridicamente erronea: secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, l’accertamento del nesso di funzionalità tra l’obbligazione e gli scopi della procedura prescinde del tutto dalla circostanza che l’evoluzione fallimentare fosse o meno prospettabile al momento dell’assunzione dell’obbligazione.

Il parametro corretto, indicato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 42093/2021, impone di verificare se la prestazione, anche anteriore all’apertura della procedura, sia stata funzionale alle finalità della medesima, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa.

Non avendo il giudice di merito seguito tale parametro valutativo, il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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