Revoca agevolazioni, onere della prova e inadempimento del beneficiario (Cass. civ. Sez. I n. 20300 del 20.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca di agevolazioni finanziarie concesse per la realizzazione di un programma d’investimento, la controversia va inquadrata nell’ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza che il creditore (la pubblica amministrazione) deve soltanto provare la fonte del proprio diritto e allegare l’inadempimento, mentre spetta al soggetto finanziato l’onere di provare il fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento ovvero dall’insussistenza degli inadempimenti specificamente ascritti. La notizia di reato, di per sé, non è sufficiente a trasformare l’addebito di inadempimento in una discrezionale valutazione di sopravvenuto pubblico interesse alla revoca. Il giudice di merito che ometta di accertare l’assolvimento della prova liberatoria da parte del debitore incorre in violazione delle regole sulla distribuzione dell’onere probatorio.
Il Fatto
Una società aveva ottenuto, con decreto ministeriale, un finanziamento agevolato per il recupero di un opificio destinato alla produzione di prodotti caseari. Il Ministero dello Sviluppo Economico aveva poi disposto la revoca delle agevolazioni, richiamando accertamenti della Guardia di Finanza e una notizia di reato a carico del rappresentante legale della società.
La società convenne in giudizio il Ministero, chiedendo l’accertamento dell’insussistenza della propria responsabilità, l’annullamento dei provvedimenti di revoca e di restituzione delle somme, nonché il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettò la domanda, valorizzando la c.t.u. e il venir meno del rapporto fiduciario. La Corte d’appello, in riforma, accolse l’impugnazione, escludendo l’inadempimento contestato. Il Ministero ricorse per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Investita del ricorso, la Cassazione ha respinto il primo motivo, riguardante la mancata considerazione di un parere del Consiglio di Stato. I giudici di legittimità hanno richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 16602/2016, secondo cui il rinvio a giudizio non costituisce prova piena dell’inadempimento della società beneficiaria: la notizia di reato non è sufficiente a trasformare l’addebito di inadempimento in una discrezionale valutazione di sopravvenuto pubblico interesse alla revoca.
Il nucleo del provvedimento è costituito dall’accoglimento del secondo motivo, con cui si denunciava l’inversione dell’onere della prova. La Corte ha confermato che la fattispecie rientra nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., come già affermato dalle Sezioni Unite n. 11625/2006 in materia di contributi industriali. Ne deriva che il creditore — il Ministero — deve soltanto provare la fonte del diritto e allegare l’inadempimento, mentre il debitore convenuto è tenuto a dimostrare il fatto estintivo della pretesa.
La Corte ha ribadito il principio con richiamo alla giurisprudenza consolidata (Cass. n. 13685/2019, n. 826/2015, Sezioni Unite n. 13533/2001): il creditore che agisce non deve provare l’inadempienza dell’obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione. Tale regola si applica anche all’inesatto adempimento e alle obbligazioni di risultato.
Ha inoltre osservato che il provvedimento di revoca si limita ad accertare il venir meno di un presupposto previsto dalla legge, senza valenza costitutiva, sorgendo il credito dal momento della concessione ed erogazione del beneficio (Cass. n. 8882/2020, n. 5430/2022).
Il vizio decisivo è stato individuato nel ragionamento della Corte d’appello. Questa aveva rilevato che, in taluni casi, non era stato possibile verificare la congruità dei costi e l’effettivo utilizzo dei materiali per la mancanza della descrizione dello stato dei luoghi. Dinanzi a tali condotte, sarebbe scattato l’onere della società di dimostrare la mancanza di colpa o la non imputabilità. Invece il giudice di merito, senza motivare, ha escluso che quelle situazioni fossero riconducibili alla società, omettendo di accertare l’assolvimento della prova liberatoria. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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