Nullità della sentenza deliberata prima dell’udienza di discussione (Cass. civ. Sez. III n. 11891 del 06.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza emessa dal giudice del merito senza attendere il compiuto esercizio delle prerogative difensive ritualmente previste è affetta da nullità, senza necessità di accertare in concreto il pregiudizio subìto dalla parte. La violazione del contraddittorio incide direttamente sugli strumenti processuali di attuazione del diritto di difesa, che deve esplicarsi in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo e negli atti defensionali conclusivi. Pertanto, la sentenza d’appello deliberata in camera di consiglio prima della fissata udienza di discussione, ritualmente richiesta ai sensi dell’art. 352, secondo comma, cod. proc. civ., è nulla, poiché l’anticipazione della deliberazione rende inutile la celebrazione dell’udienza e impedisce alla parte di cooperare alla decisione.

Il Fatto

Un paziente, dopo aver subìto nel 2008 l’impianto di una protesi all’anca metallo-metallo “testa grande”, nel giugno 2013 si era sottoposto a un nuovo intervento di rimozione e sostituzione del dispositivo, lamentando di non essere stato informato delle controindicazioni e delle necessità di follow-up. Convenne quindi in giudizio il chirurgo davanti al Tribunale di Savona, chiedendo il risarcimento del danno alla salute e della perdita del lavoro.

Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 328/2022, confermò il rigetto. Il paziente propose ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denunciava, con il primo motivo, la nullità della sentenza d’appello per essere stata deliberata il 15 febbraio 2022, prima della discussione orale — ritualmente richiesta ex art. 352, secondo comma, cod. proc. civ. — fissata per il 1° marzo successivo e poi effettivamente tenutasi.

La Corte accerta che la deliberazione è avvenuta in camera di consiglio il 15 febbraio 2022, come risulta sia dal corpo della sentenza sia dalla data apposta in calce al dispositivo, prima delle sottoscrizioni. Sul punto richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 36596 del 2021, secondo cui la sentenza emessa senza attendere la scadenza dei termini per gli scritti difensivi è nulla per il solo fatto di impedire alle parti di esercitare con completezza il diritto di difesa, senza necessità di provare il pregiudizio concreto.

Il principio è stato esteso dalla Corte a ipotesi analoghe: la sentenza emessa dopo la scadenza dei termini ma prima che le memorie di replica depositate telematicamente siano “visibili” dal giudice; la deliberazione ante tempus in caso di rinuncia al termine con altra parte non comparsa; la pronuncia ex art. 281-sexies cod. proc. civ. senza previo invito alla discussione orale.

Con specifico riguardo al giudizio d’appello, la Corte ricorda di aver già statuito che la mancata fissazione dell’udienza di discussione, nonostante la rituale richiesta, comporta di per sé la nullità della sentenza, poiché l’impedimento frapposto alla piena esplicazione delle difese finali costituisce un vulnus al contraddittorio.

Nella fattispecie, l’anticipazione della deliberazione ha reso del tutto inutile la celebrazione dell’udienza. Non rileva che il deposito sia avvenuto successivamente, poiché le difese finali trovano fondamento nell’esigenza di assicurare il contraddittorio in vista della deliberazione. Né può attribuirsi rilievo alla mera eventualità di un errore materiale, quando dalla data di deliberazione risulti l’impedimento delle prerogative difensive.

Il primo motivo è dunque accolto, con assorbimento degli altri. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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