Società di persone, litisconsorzio necessario e nullità del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 10636 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposte sui redditi delle società di persone, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni della società e dei soci e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio comportano che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente sia la società sia tutti i soci, salvo che costoro prospettino questioni personali. Ne deriva la configurabilità di un litisconsorzio necessario originario, con obbligo di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio.
Il Fatto
La vicenda origina da avvisi di accertamento, relativi all’anno di imposta 2010, con cui l’amministrazione finanziaria rettificava, in capo a una società di persone, il maggior imponibile ai fini delle imposte dirette da imputare ai soci, il maggior valore della produzione ai fini IRAP e un maggior volume d’affari ai fini IVA. Contestualmente veniva accertato, in capo a un socio, un reddito di partecipazione superiore a quello dichiarato.
La società e il socio impugnavano separatamente gli atti davanti alla C.t.p. di Benevento, che riuniva i ricorsi e li accoglieva parzialmente. La C.t.r. della Campania rigettava il gravame dei contribuenti. Gli stessi proponevano quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, mentre l’amministrazione restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale la questione del litisconsorzio tributario necessario, sollevata con il primo motivo. Il profilo è dichiarato fondato e rilevabile, avuto riguardo alla natura di società di persone del contribuente e all’avvenuta ripresa anche ai fini delle imposte dirette.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato in materia: l’unitarietà dell’accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni della società e dei soci, unita all’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione e indipendentemente dalla percezione, comporta che il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci. La controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, ma gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato.
Ne consegue l’obbligo di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992, salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio. La Corte richiama, tra le altre, le Sezioni Unite n. 14815 del 2008 e, in tema di IRAP, le Sezioni Unite n. 13452 del 2017, oltre a Cass. n. 18309 del 2022.
Sul piano fattuale, la Corte rileva che la società risultava formata anche da due soci che non erano stati evocati nei giudizi di merito, mentre il ricorso originario era stato proposto dalla società e da un solo socio. L’omessa evocazione di tutti i litisconsorti necessari determina quindi la nullità dell’intero giudizio.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rimette le parti davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento, cui demanda anche di provvedere sulle spese, per l’integrazione del contraddittorio.
Nota della Redazione
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