Accertamento dell’esercizio di impresa tra requisito organizzativo e abitualità dell’attività (Cass. civ. Sez. 5 n. 17114 del 31.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi e di IVA, la nozione tributaristica di esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, poiché prescinde dal requisito dell’organizzazione, essendo sufficiente l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall’art. 2195 cod. civ. e dall’art. 2135 cod. civ., anche se non organizzate in forma di impresa. Tuttavia, l’assenza del requisito organizzativo non esime il giudice di merito dal verificare in concreto la sussistenza di un’attività economica caratterizzata da abitualità e professionalità, con esclusione degli atti isolati ed occasionali. Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. opera con riferimento ai fatti allegati e non ai documenti prodotti, la cui valutazione resta rimessa all’apprezzamento del giudice, gravando sulla parte l’onere del disconoscimento ai sensi dell’art. 214 cod. proc. civ..

Il Fatto

La contribuente, dopo aver ceduto in affitto la propria azienda a una società terza, era destinataria di due avvisi di accertamento per IRPEF e IVA relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, emessi dall’Agenzia delle entrate per disconoscimento dello svolgimento di attività d’impresa. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale delle Marche, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello ritenendo che la nozione tributaristica di esercizio dell’impresa prescindesse dal requisito dell’organizzazione e che emergesse dagli atti la continuità dell’attività imprenditoriale, sia pure con un suo restringimento a seguito dell’affitto dell’azienda.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, lamentando la violazione del principio di non contestazione, dell’art. 2082 cod. civ., dell’art. 55 del d.P.R. n. 917/1986 e degli artt. 4 e 17 del d.P.R. n. 633/1972, nonché l’omesso esame di fatti decisivi relativi alla mancanza di organizzazione imprenditoriale e alla natura non abituale dell’attività svolta.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, in quanto strettamente connessi, ritenendoli fondati. Dopo aver richiamato il consolidato principio per cui la nozione tributaristica di esercizio di impresa non coincide con quella civilistica, prescindendo dal requisito dell’organizzazione, ha precisato che tale divergenza non comporta l’irrilevanza di ogni verifica in concreto. La Suprema Corte ha sottolineato che, ai fini sia dell’IVA sia delle imposte dirette, occorre pur sempre che l’attività economica svolta sia contrassegnata dal carattere della professionalità abituale, ancorché non esclusiva, e che a fronte dell’erogazione di servizi o della fornitura di beni venga fornita una controprestazione a titolo di corrispettivo.

Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale si era limitata ad affermare l’irrilevanza del requisito organizzativo, senza effettuare alcuna indagine sulla sussistenza dell’esercizio abituale dell’attività economica da parte della contribuente. Il giudice di appello aveva fatto leva unicamente sul dato formale dell’iscrizione nel registro delle imprese, sulla effettuazione di una singola cessione di un immobile e sulla gestione dei canoni di affitto dell’azienda, senza valutare se tali elementi fossero effettivamente sufficienti a integrare il requisito dell’abitualità e della professionalità. Tali considerazioni, ad avviso della Corte, non erano idonee a supportare la conclusione della continuità dell’attività imprenditoriale.

La Corte ha altresì rigettato il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., confermando il principio secondo cui il principio di non contestazione opera con riferimento ai fatti allegati e non ai documenti prodotti. La mancata contestazione di una produzione documentale non ne determina l’automatica valenza probatoria, attenendo la valutazione dei documenti a una fase successiva alla definizione dei fatti controversi e rimanendo riservata all’apprezzamento del giudice di merito. La circostanza che l’Ufficio avesse ritenuto irrilevante la documentazione prodotta dalla contribuente non integrava pertanto alcuna violazione del principio di non contestazione.

La Corte ha infine ritenuto che le considerazioni finali del giudice di appello circa la sostanziale irrilevanza fiscale dello svolgimento dell’attività d’impresa non costituissero autonoma ratio decidendi, ma mere argomentazioni a supporto della coincidenza tra la realtà formale e quella sostanziale, del tutto opinabili a fronte dell’esigenza di puntuale adempimento degli obblighi fiscali. In accoglimento del secondo e del terzo motivo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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