Revocazione del decreto di estinzione per errore di percezione sull’istanza di decisione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10638 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, quando le parti definiscono la controversia con un accordo convenzionale intervenuto nelle more, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, con venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo la situazione inquadrabile in alcuna delle tipologie decisorie previste dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti (Cass. n. 19483/2023; Cass. n. 8980/2018). L’errore di fatto revocatorio presuppone un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, una risultante dal provvedimento impugnato e l’altra dagli atti processuali, e deve consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato, sempre che non sia stato oggetto di un punto controverso; deve inoltre risultare con immediatezza e obiettività, senza necessità di indagini ermeneutiche, ed essere essenziale e decisivo (Cass. n. 16439/2021; Cass. n. 3190/2006). L’istanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. è a forma libera: rileva la mera volontà del richiedente di ottenere la decisione, senza ulteriori apprezzamenti giuridici che la rendano impropria integrazione del ricorso o memoria atipica (Cass. n. 8303/2024).

Il Fatto

Una società proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza della corte di appello che aveva riqualificato un rapporto di lavoro autonomo in rapporto di lavoro subordinato. Il lavoratore si costituiva con controricorso, eccependo di avere sottoscritto un verbale di conciliazione presso la commissione di certificazione, con definizione di ogni rapporto controverso e rinuncia a ulteriori pretese. La consigliera delegata proponeva quindi la definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., dando atto della intervenuta conciliazione.

Nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, la società rinnovava la richiesta di cessazione della materia del contendere. Con decreto, la consigliera delegata dichiarava invece estinto il giudizio, ritenendo trascorso quel termine senza richiesta di decisione. La società proponeva allora ricorso per revocazione avverso il decreto di estinzione, deducendo l’inesistenza del fatto supposto.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara anzitutto l’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., trattandosi di impugnazione avverso il decreto di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., e riconosce l’interesse ad agire della ricorrente. La cessazione della materia del contendere, osserva, determina il venir meno degli effetti della sentenza impugnata, mentre l’estinzione del giudizio produce il passaggio in giudicato della stessa: da qui l’interesse concreto a una pronuncia che elimini il diverso esito.

Quanto al merito, il Collegio richiama la regola per cui, in presenza di un accordo convenzionale intervenuto nel giudizio di legittimità, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, non configurandosi un disinteresse sopravvenuto delle parti né una inammissibilità sopravvenuta del ricorso (Cass. n. 19483/2023; Cass. n. 8980/2018).

Il passaggio centrale riguarda i presupposti dell’errore di fatto revocatorio. La Corte ne ribadisce la configurazione: contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, una dal provvedimento e una dagli atti; errore di percezione o svista materiale che induca a supporre esistente o inesistente un fatto incontestabilmente accertato o escluso, salvo che sia stato punto controverso; immediatezza e obiettività della rilevazione; carattere essenziale e decisivo dell’errore (Cass. n. 16439/2021; Cass. n. 3190/2006).

Nel caso concreto tutti i requisiti ricorrono. L’errore è consistito nella mancata percezione del deposito dell’istanza di cessazione della materia del contendere, effettuato nei termini dalla comunicazione della proposta di definizione anticipata. Un errore che ha causato la dichiarazione di estinzione e che risulta con immediatezza dal fascicolo d’ufficio. La Corte precisa poi che l’istanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. è a forma libera, rilevando la sola volontà di ottenere la decisione; nella specie, la richiesta di cessazione doveva intendersi proprio come istanza di decisione (Cass. n. 8303/2024).

Il decreto di estinzione è dunque revocato in applicazione del combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. In sede rescissoria, preso atto della conciliazione intervenuta, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese a norma dell’art. 92, ultimo comma, cod. proc. civ., ed esclude il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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