Il ricorso per cassazione non riapre i termini contro la sentenza se la correzione dell’errore materiale è stata rigettata (Cass. civ. Sez. 2 n. 23119 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rigetto dell’istanza di correzione di errore materiale non produce l’effetto di rimettere in termini l’istante rispetto all’impugnazione della sentenza interessata, soprattutto quando l’istanza sia stata disattesa. L’impugnazione della sentenza relativamente alle parti corrette, proponibile nel termine ordinario decorrente dalla notificazione dell’ordinanza di correzione ai sensi dell’art. 288, quarto comma, c.p.c., è preordinata esclusivamente al controllo di legittimità dell’uso del potere di correzione sotto il profilo dell’intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto e non può essere esperita per censurare vizi che non attengono alle parti corrette. L’impugnazione della sentenza per vizi di merito non interessati dalla correzione va proposta, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario decorrente dalla pubblicazione della sentenza stessa e non dell’ordinanza di correzione.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’opposizione di terzo proposta avverso il sequestro giudiziario autorizzato dal Tribunale di Lecce, dichiarata inammissibile in primo grado perché meramente riproduttiva di una precedente opposizione già rigettata. Proposto appello, il difensore della parte soccombente, dopo la revoca del mandato, spiegava intervento principale per ottenere il pagamento del proprio compenso ai sensi dell’art. 93 c.p.c..
La Corte d’appello di Lecce dichiarava inammissibile l’intervento e lo condannava alle spese processuali. A seguito delle istanze di correzione di errore materiale, la Corte territoriale accoglieva quelle dei difensori delle altre parti, disponendo la distrazione delle spese, e rigettava quella dell’ex difensore, le cui censure investivano il merito della decisione, emendabile solo con l’impugnazione. Avverso la sentenza non definitiva e l’ordinanza di correzione, l’ex difensore proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente distinto i vizi attinenti al merito della sentenza non definitiva da quelli concernenti l’ordinanza di correzione. Quanto ai primi, ha rilevato che il rigetto dell’istanza di correzione materiale non può rimettere in termini l’istante rispetto all’impugnazione della sentenza, atteso che il rimedio dell’art. 288, quarto comma, c.p.c. consente di contestare la legittimità della correzione ma non il merito della decisione, che resta soggetto ai termini ordinari di impugnazione decorrenti dalla sua pubblicazione. Nella specie, la sentenza era stata pubblicata il 18.11.2021 e il ricorso notificato il 24.10.2022, oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., con conseguente inammissibilità delle doglianze sul merito.
In ordine all’ordinanza di correzione, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 93 c.p.c., osservando che la procura ad litem rilasciata ab initio vale per l’intero giudizio e consente al difensore di contrastare anche l’intervento di un altro professionista, nonché di richiedere la distrazione delle spese per gli esborsi successivi al conferimento del mandato.
Quanto alla censura di violazione dell’art. 101 c.p.c., il Collegio ha precisato che il difensore che abbia chiesto la distrazione può assumere la qualità di parte nel giudizio di impugnazione quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, come nel caso di specie, con la conseguente sussistenza della legittimazione passiva. Nel merito, la censura è stata ritenuta infondata, risultando dagli atti che il contraddittorio era stato ritualmente instaurato con la notificazione dell’istanza di correzione.
Infine, è stata dichiarata infondata la doglianza relativa all’omessa segnalazione disciplinare, trattandosi di potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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