Credito da MBO del dirigente prededucibile in amministrazione straordinaria (Cass. civ. Sez. I n. 10647 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di amministrazione straordinaria ex d.lgs. n. 270/1999, il credito retributivo del dirigente maturato dopo l’ammissione della datrice di lavoro alla procedura, e in particolare quello a titolo di MBO, va ammesso al passivo in prededuzione. Il contratto di lavoro subordinato rientra tra i contratti a esecuzione continuata o periodica disciplinati dall’art. 74 l. fall., sicché, in caso di subentro del commissario straordinario, si applica la disciplina della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare e il pagamento delle prestazioni già eseguite avviene in moneta attuale. Il subentro nel rapporto pendente è accertamento di fatto riservato al giudice del merito.
Il Fatto
Una società, già sottoposta ad amministrazione giudiziaria, era ammessa alla amministrazione straordinaria; con sentenza il tribunale ne dichiarava l’insolvenza. Un dirigente, rimasto in servizio, chiedeva di essere ammesso in prededuzione al passivo per l’emolumento variabile collegato a obiettivi di risultato per gli anni dal 2018 al 2021, complessivi 84.000,00 euro, in forza di un accordo sindacale.
Il giudice delegato rigettava la domanda, escludendo l’esistenza di un contratto che prevedesse l’incentivo e l’applicabilità dell’art. 74 l. fall. ai rapporti di lavoro. Il tribunale accoglieva l’opposizione e ammetteva il credito in via prededucibile e privilegiata, richiamando un proprio precedente in cui il medesimo emolumento era stato riconosciuto per le annualità precedenti. La società ricorreva per cassazione con tre motivi; il dirigente resisteva.
La Motivazione della Corte
La Corte riunisce l’esame dei tre motivi nella medesima soluzione. Il primo censura l’art. 50 d.lgs. n. 270/1999, in relazione all’art. 1 bis d.l. n. 234/2008, sostenendo che solo l’espressa dichiarazione di subentro genera i diritti previsti dall’art. 51 d.lgs. n. 270/1999 e che l’incentivo è incompatibile con la procedura. Il secondo contesta l’analogia con il mancato avveramento della condizione di cui all’art. 1359 cod. civ. Il terzo nega il requisito di funzionalità dell’art. 111 l. fall.
La Corte ritiene infondato il primo motivo e rileva che le ragioni della reiezione valgono a giustificare il rigetto anche degli altri due. Il richiamo è all’ordinanza della stessa Sezione n. 32572 del 14.12.2024, pronunciata tra le stesse parti in relazione alla medesima questione: in essa si è affermato che il contratto di lavoro subordinato rientra a pieno titolo tra i contratti ad esecuzione continuata disciplinati dall’art. 74 l. fall., per i quali, in caso di subentro del commissario, il pagamento delle prestazioni anteriori avviene in moneta attuale e non fallimentare.
Alla stessa conclusione conduce l’ordinanza n. 17688 del 31.5.2022, pronunciata in altro giudizio contro la stessa procedura: il credito lavoristico dei dirigenti di imprese in amministrazione straordinaria, cessati solo dopo l’ammissione alla procedura, è prededucibile, perché la prosecuzione del rapporto è funzionale alla continuazione dell’attività di impresa. Il requisito di funzionalità dell’art. 111 l. fall. risulta dunque soddisfatto.
Un duplice rilievo integra la decisione. Il tribunale ha accertato che il commissario aveva attribuito all’opponente ampi poteri di spesa e di gestione delle risorse umane. Il riscontro del subentro nel rapporto pendente, ai fini del riconoscimento dell’MBO, costituisce accertamento di fatto, il cui sindacato in sede di legittimità è precluso, salvo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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