Servitù coattiva di passaggio: necessario l’accertamento sull’impossibilità di ampliare l’accesso (Cass. civ. Sez. II n. 12744 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La costituzione coattiva della servitù di passaggio a favore del fondo non intercluso, ai sensi dell’art. 1052, comma 1, cod. civ., richiede che il giudice di merito accerti, oltre all’insufficienza o inadeguatezza dell’accesso alla via pubblica rispetto ai bisogni del fondo dominante, anche l’impossibilità di ampliare il passaggio già esistente. La sola inidoneità dell’accesso non è sufficiente: il requisito dell’impossibilità di ampliamento integra un elemento essenziale della fattispecie normativa, distinto da quello previsto dall’art. 1051 cod. civ. per l’interclusione totale. La censura che denuncia l’erronea sussunzione della fattispecie concreta nella norma astratta, senza contestare l’accertamento in fatto, è ammissibile in sede di legittimità a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. È invece inammissibile il motivo che, sotto l’apparente deduzione di vizi di legge o di motivazione, mira a una rivalutazione delle risultanze istruttorie.

Il Fatto

La società attrice, proprietaria di un magazzino e di un’area scoperta in un complesso industriale, conveniva in giudizio la società di leasing e la conduttrice, chiedendo il riconoscimento dell’usucapione abbreviata sull’area e la rimozione di opere insistenti su di essa. Le convenute resistevano e, in via riconvenzionale, domandavano l’accertamento di una servitù di captazione d’acqua e di passaggio per destinazione del padre di famiglia, nonché, in subordine, la costituzione coattiva della servitù di passaggio per interclusione della porzione posteriore del proprio immobile.

Il Tribunale accoglieva le domande dell’attrice. La Corte d’Appello, con sentenza non definitiva, riconosceva la servitù di captazione d’acqua e negava quella di passaggio per destinazione paterna; con sentenza definitiva, in esito a consulenza tecnica, costituiva la servitù di passaggio pedonale e carrabile ai sensi dell’art. 1052, comma 2, cod. civ. La soccombente ricorreva per cassazione; la controparte proponeva ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’errore di sussunzione. Il giudice di merito aveva ritenuto sussistenti l’esistenza di un accesso alla via pubblica e la sua inadeguatezza ai bisogni industriali del fondo, ma aveva omesso del tutto di verificare il requisito dell’impossibilità di ampliare l’accesso esistente. La ricorrente, osserva la Corte, non chiede una rivalutazione in fatto, bensì denuncia l’errata ricognizione della fattispecie astratta: il vizio è dunque deducibile ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

Il principio è ricondotto alla giurisprudenza consolidata: perchè sorga la servitù coattiva a favore del fondo non intercluso occorre l’accertamento dell’interclusione relativa e della funzionalità del passaggio alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria, nonché dell’impossibilità di ampliare il passaggio inadatto già esistente, requisito distinto da quello dell’impossibilità di procurarsi l’uscita senza eccessivo dispendio o disagio, proprio della interclusione totale. Nella specie, risultavano accertati ampliamenti del fabbricato dominante e la costruzione di silos successivi alla divisione, circostanze che imponevano lo specifico accertamento omesso.

Il secondo motivo, sulla datazione e sulla natura del pozzo, è dichiarato inammissibile: esso tende a una diversa valutazione delle prove testimoniali e della consulenza, estranea al giudizio di legittimità. La Corte ribadisce che per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare l’assunzione di prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile la doglianza sul diverso peso di convincimento attribuito alle prove, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.

Il terzo motivo, sulla asserita motivazione apparente della sentenza non definitiva in ordine alla servitù di captazione, è infondato: la motivazione, pur succinta, esprime le ragioni della decisione, avendo accertato la permanenza e visibilità delle opere al tempo della vendita. La parte che invoca una rivalutazione istruttoria è inammissibile.

Quanto al ricorso incidentale, il secondo motivo è accolto: la Corte d’Appello, dopo aver riconosciuto che l’area era stata acquistata a domino, aveva dichiarato ininfluente l’accertamento sull’usucapione abbreviata, trascurando che l’acquisto a titolo originario, liberando il bene da pesi e servitù, era incompatibile con le servitù per destinazione del padre di famiglia invocate. La Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso principale e il secondo del ricorso incidentale, cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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