Motivazione apparente e specificità dei motivi nel ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 3981 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera della legge n. 134/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale. È denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; l’anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Il motivo che, sotto l’apparente vizio di violazione di legge, solleciti una nuova valutazione delle risultanze di fatto è inammissibile, non potendo la Corte sovrapporre il proprio apprezzamento delle prove a quello dei giudici di merito.

Il Fatto

Il ricorrente aveva agito in reintegrazione nel possesso di un’area cortilizia e del tratto di scala insistente sul muro di contenimento tra i fabbricati delle parti, chiedendo la rimozione degli ostacoli. La fase cautelare si era chiusa con il rigetto della domanda, confermato in sede di reclamo. Proseguito il giudizio nel merito, il Tribunale aveva distinto due condotte di spoglio: quella anteriore al provvedimento sindacale, per cui accoglieva la reintegra, e quella successiva, per cui la rigettava. La Corte d’Appello di Catanzaro rigettava sia l’appello principale sia quello incidentale, ravvisando l’animus spoliandi solo per la condotta anteriore e riconoscendo, per quella successiva, l’operare della scriminante del pericolo accertato.

La Motivazione della Corte

I ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente e incomprensibile in relazione all’elemento oggettivo di cui all’art. 1168 cod. civ., e con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione della stessa norma, sostenendo che, essendo stata ripristinata la situazione possessoria dopo la prima condotta, non sarebbe configurabile un unico spoglio.

Il collegio ha preliminarmente richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 9611 del 2024, secondo cui, nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata può far parte del collegio e essere nominato relatore, non versando in situazione di incompatibilità, non avendo la proposta funzione decisoria.

Nel merito, la Corte ha osservato che il primo motivo è inammissibile. Dopo la riforma operata dalla legge n. 134/2012, il sindacato sulla motivazione è consentito solo ove l’anomalia si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, dovendo il vizio risultare dal testo della sentenza. Nel caso concreto la Corte d’Appello ha sufficientemente motivato ed è ricostruibile il percorso logico-giuridico della decisione, essendo la doglianza volta a sollecitare una rivalutazione delle risultanze di fatto.

Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto la censura di violazione di legge si risolve in una censura alla motivazione. La Corte ha ribadito l’onere di specificità dei motivi ex art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.: chi denuncia il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. deve indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con la sentenza impugnata, non potendosi demandare alla Corte una ricerca officiosa della norma violata.

I ricorrenti, avendo chiesto la decisione del ricorso senza ulteriori argomentazioni, non hanno superato l’onere di specificità. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per la somma equitativamente determinata in favore del controricorrente e della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *