Irrisorietà della pretesa e condizioni personali nell’equa riparazione (Cass. civ. Sez. II n. 10079 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), legge n. 89 del 2001 opera quando la pretesa o il valore della causa siano irrisori, valutati congiuntamente al dato oggettivo del valore del bene in lite e al dato soggettivo delle condizioni personali della parte. All’amministrazione incombe l’onere di allegare e provare elementi idonei a escludere in concreto il pregiudizio, non essendo sufficiente né il mero raffronto tra l’importo azionato e il patrimonio societario, né il richiamo allo status di società di capitali. La valutazione di irrisorietà costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società di capitali si era insinuata al passivo di una procedura fallimentare per un credito di modesta entità. Chiese alla Corte d’Appello di Napoli il riconoscimento dell’equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio presupposto, durato ventisei anni. Il Consigliere designato accolse la domanda; il Ministero della Giustizia propose opposizione.

La Corte d’Appello respinse l’opposizione, ritenendo non irrisorio il valore della pretesa e non provata l’esistenza di condizioni personali idonee a escludere il pregiudizio. Il Ministero ricorse per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), legge n. 89 del 2001 e delle regole sull’onere probatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’istanza di decisione, fondata sull’assunto che il Procuratore dello Stato non sarebbe abilitato a difendere in sede di legittimità. L’eccezione è respinta: l’art. 8, comma 3, legge n. 103 del 1979 e l’art. 1, comma 2, R.D. n. 1611 del 1933 consentono ai Procuratori dello Stato di esercitare le funzioni davanti a tutte le giurisdizioni, senza limitazioni per le magistrature superiori.

Nel merito, i due motivi sono trattati congiuntamente. La norma invoca una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio, superabile con prova contraria, che muove dal fatto noto della pretesa azionata. Il riferimento alle condizioni personali acquisisce rilievo specifico per le persone giuridiche, poiché la vocazione imprenditoriale e l’adeguata patrimonializzazione non possono escludere automaticamente il diritto all’indennizzo.

La Corte ribadisce che l’irrisorietà va accertata su due elementi: uno obiettivo, correlato al valore del bene in lite, e uno soggettivo, riferito alle condizioni della parte. Il Ministero non ha allegato l’omesso esame di un fatto decisivo: il semplice raffronto tra l’importo dell’insinuazione e il patrimonio societario non è sufficiente a escludere il pregiudizio.

Quanto all’onere probatorio, l’opposizione ex art. 5-ter legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma realizza la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento. Il danno non patrimoniale si presume sino a prova contraria, spettando all’Amministrazione fornire elementi contrari.

Il ricorso è respinto, con condanna della parte ricorrente alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *